Prende forma come “nuova area d’intervento” in quanto, fino ad ora, non c’è mai stata una policy rivolta specificatamente agli uomini autori di violenza. Il percorso in Regione Lombardia però vede l’avvio nel 2020, quando nel Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 (Delibera XI/999 del 25.02.2020) viene individuata come priorità la promozione di “azioni rivolte al trattamento degli uomini autori di violenza”. Nel documento viene prospettato un lavoro incrementale, partendo dalla formazione di un gruppo di lavoro che avviasse una mappatura di servizi e progetti dedicati a uomini maltrattanti, arrivando a promuovere una prima sperimentazione promossa a livello regionale. Questa è coincisa con Progetto U.O.M.O, incidente sul territorio dell’ATS Milano.
A seguito di questo percorso, Regione ha quindi stabilito criteri e requisiti affinché ciascuna rete antiviolenza si arricchisse, sul proprio territorio, di un servizio rivolto agli uomini autori di violenza, implementando così quanto definito a livello nazionale. Il riferimento alla rete è doveroso in quanto definisce l’approccio sostenuto, ovvero, come si vedrà di seguito, concepire questi servizi come parte della rete e dell’insieme di azioni per la prevenzione e contrasto della violenza di genere.
La convenzione di Istanbul, come ripreso da Regione, “stabilisce che la violenza maschile contro le donne debba essere affrontata attraverso un ‘approccio globale’ che include anche i programmi per il recupero di uomini maltrattanti e che pertanto la tutela delle donne debba essere attuata anche attraverso interventi di contrasto alla recidiva, rieducazione dell’autore del reato ma anche, più in generale, attraverso azioni che operino un cambiamento culturale relativo ai modelli dominanti di mascolinità” (Allegato A, DGR 778/2023).
In continuità con Intesa Stato Regioni
Di seguito vengono riassunti gli elementi salienti dell’Intesa Stato Regioni, andando a integrare o specificare quanto definito a livello regionale (testo in corsivo). In questi casi, il riferimento sarà in particolare alla DGR 778/2023 o, quando specificato, al successivo Dduo 7365/2024. Per un maggior approfondimento si rimanda ai relativi testi integrali[1].
Si specifica che la normativa regionale fa totale riferimento all’Intesa, non discostandosene, se non per la scelta di deliberare non solo sull’istituzione del C.U.A.V. (Centro per Uomini Autori di violenza o potenziali autori di violenza di genere) ma anche in merito all’articolazione di un “piano di intervento” per ciascuna ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della Lombardia, la cui costruzione richiederà una coprogettazione tra ATS stessa, soggetti proponenti (chiamati a istituire i CUAV e i relativi programmi di intervento) e i loro partner di progetto.
Definizione
I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d’ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all’interno sia all’esterno delle mura penitenziarie.
Obiettivi
Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l’art. 16, hanno l’obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e minori, di limitare la recidiva, di favorire l’adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l’acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto.
Il soggetto proponente attraverso il o i centri per uomini e autori di violenza dovrà garantire sul territorio o all’interno degli istituti di pena la realizzazione di interventi in un’ottica di prevenzione della recidiva rivolti direttamente agli uomini autori o potenziali autori di violenza che si presentino in maniera spontanea presso il centro medesimo. Scopo principale degli interventi dovrà essere quello di definire un modello di presa in carico condiviso interdisciplinare ed integrato che consenta di standardizzare la procedura in modo da uniformarla sul territorio e [Dduo 7365/2024] corrispondere i servizi minimi richiesti dall’Intesa Stato Regione del 2022.
Soggetto giuridico
Tra i requisiti stabiliti dalla norma, troviamo indicazioni in merito ai soggetti giuridici eleggibili a C.U.A.V., ai requisiti strutturali e organizzativi da rispettare, nonché ai servizi minimi da garantire. Questi elementi vengono totalmente ripresi dalla norma regionale, con la specifica che tali requisiti dovranno essere assolti dal soggetto proponente del piano di intervento e da coloro che, all’interno del partenariato, si proporranno come C.U.A.V.; non sono criteri vincolanti, invece, per gli altri partner coinvolti nella coprogettazione. Per quanto riguarda i soggetti giuridici ammissibili troviamo:
- Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;
- Enti del servizio sanitario;
- Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell’ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;
- soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.
I soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale nell’ATS territorialmente competente individuata in base alla loro sede legale ed essere componenti dei partenariati per le proposte progettuali afferenti alle altre ATS. Componenti del partenariato sono, oltre ai soggetti proponenti, gli enti del sistema sociosanitario, del sistema penitenziario e del sistema giudiziario.
Lavoro di rete
I C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Il C.U.A.V. si deve dotare di un/una referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.
Requisiti strutturali e organizzativi
- Sede operativa con requisiti previsti da normativa;
- Può articolarsi in sportelli;
- Garantisce sia un’apertura di almeno 2 giorni a settimana (anche su appuntamento, per un minimo di 12 h / settimanali), sia un numero di telefono e casella email dedicati;
- Adotta la carta dei servizi;
- Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, si esclude in ogni caso l’applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra autore e vittima;
- Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non vi lavorino gli stessi operatori/trici.
Personale
- Personale maschile e femminile specificatamente formato;
- Multidisciplinarietà;
- Possibilità di avvalersi di supervisione clinica;
- Almeno 3 operatori/trici, almeno un/una psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica;
- Altre figure previste: educatore, assistente sociale, psichiatra, avvocato, mediatore interculturale – linguistico culturale, criminologo;
- Il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatrici impiegate nel C.U.A.V. (anche per il personale volontario);
- Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua di almeno 16h/anno e 16h/anno di supervisione professionale e tecnica.
Prestazioni minime
- Accesso ai servizi (utenti di età superiore ai 18 anni[2], primo accesso informativo senza oneri a carico, i successivi fermo quanto disposto dall’art.6 L69/2019);
Coerentemente all’intesa Stato Regioni del 2022 e al Piano Nazionale Antiviolenza 2020-2023 si chiede anche la promozione di interventi rivolti direttamente ai minori autori o autori potenziali di violenza con una peculiare attenzione anche ai minori vittime passive della violenza agita da uomini che maltrattano e finalizzate a evitare che i primi ripropongono il modello comportamentale vissuto attraverso il ripetersi di comportamenti violenti. [3.C tariffario – Dduo 7365/2024]. Le attività dovranno di norma essere offerte ai destinatari finali gratuitamente, senza alcun onere economico da parte dei cittadini salvo quanto previsto dall’articolo 6 comma 2 del Dl 69/19 (c.d. Codice Rosso)[3].
- Colloqui di valutazione, per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie all’avvio del programma;
La fase di valutazione dovrà essere svolta in raccordo con i servizi sociali, sanitari, e del terzo settore coinvolti nella rete antiviolenza e dovrà altresì prevedere il coinvolgimento dell’équipe per la discussione dell’idoneità del caso all’eventuale presa in carico successiva.
- Presa in carico, individuale o di gruppo, di una durata minima di 60h su un arco di almeno 12 mesi;
- Valutazione del rischio;
- Attività di prevenzione primaria.
Sicurezza delle vittime
La sicurezza delle donne rappresenta l’obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l’adozione di procedure specifiche. Tra queste, il “contatto della partner” deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle – in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l’hanno in carico – adeguate informazioni sull’accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l’autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull’eventuale interruzione anticipata del programma. (…) Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.
La normativa regionale, quindi, adotta pienamente quanto indicato dell’Intesa Stato Regioni, andando a specificarne l’implementazione a livello di governance e il target, ovvero:
- definendo la regia, nonché il monitoraggio e valutazione, in capo alle ATS;
- richiedendo la scrittura di piani di intervento a cura di soggetti proponenti, interessati a svolgere attività in qualità di C.U.A.V,, insieme a partner interistituzionali;
- favorendo e promuovendo la costruzione di programmi di presa in carico di minori autori o potenziali autori di violenza[4].
Governance, risorse e tempi in Regione Lombardia
L’impianto di governance, già anticipato, si basa sulla regia di ATS. La prima fase prevede la costruzione di un piano di intervento, di durata biennale (Dduo 7365/2024), partendo dalle proposte dei soggetti proponenti e promuovendo un processo di coprogettazione, che esiti con l’invio dei documenti definiti a Regione entro il 30/11/2024. ATS è chiamata a raccordandosi con le strutture dell’amministrazione penitenziaria e il sistema giudiziario nonché col sistema sociosanitario, gli Ambiti sociali e i relativi Comuni, in particolare i capofila delle reti antiviolenza. Questo riferimento pone l’attenzione sulla novità di questa impostazione: la scelta di incaricare, e quindi destinare le risorse corrispondenti, alle ATS e non agli stessi Comuni capofila delle reti antiviolenza. Inoltre, mentre per centri antiviolenza e case rifugio è stata deliberata l’istituzione dell’Albo regionale, a cui gli enti devono iscriversi dimostrando i requisiti richiesti, per i C.U.A.V., al momento, non è stata fatta la medesima scelta, bensì saranno le ATS stesse a monitorare e verificare la sussistenza dei requisiti presenti nell’Intesa Stato Regioni.
I soggetti richiamati a vario titolo nella costruzione del piano faranno parte anche di un apposito comitato di coordinamento costituito a livello di singola ATS che dovrà riunirsi al fine di confrontarsi sui contenuti del piano e, successivamente, con cadenza almeno semestrale, con compiti di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei progetti. Il comitato di coordinamento potrà avere una geometria variabile che rispecchi il singolo territorio e favorisca il raccordo tra diverse linee di intervento; è richiesta però una composizione minima ovvero tenere conto delle strutture dell’amministrazione penitenziaria, del sistema giudiziario, delle ASST, ATS nonché dei C.U.A.V. stessi. Verrà, infine, istituito un gruppo di lavoro ad hoc a livello regionale al fine di individuare i requisiti di qualità per l’attuazione dell’Intesa.
Si richiama, infine, come l’impianto di monitoraggio e raccolta dati utili alla valutazione d’efficacia dei programmi sarà esso stesso a cura di ciascuna ATS, in collaborazione col comitato di coordinamento territoriale, avvalendosi di risorse da destinare dalla ripartizione stessa del Fondo nazionale. Il sistema di monitoraggio avrà lo scopo di tenere traccia degli accessi e della provenienza degli stessi, del numero dei percorsi avviati, dell’esito dei trattamenti con riferimento agli eventuali drop out.
Per finire, si richiama il Dduo 12157/2023 che assegna e ripartisce tra ATS il totale di € 1.174.676,00 destinato a Regione Lombardia dal Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e la DGR 2801/2024 che riporta l’ammontare di ulteriori € 138.747,00 di risorse destinate sempre alle 8 ATS di Regione Lombardia. I criteri di riparto sono: la percentuale di popolazione maschile residente (di età compresa tra i 14 e i 70 anni), il riconoscimento di una quota fissa, il numero di centri e la rete di esecuzione penale presenti (numero di case circondariali o di reclusione).
Osservazioni finali
L’obiettivo generale delineato dalla normativa regionale è implementare l’Intesa Stato Regioni di istituzione dei C.U.A.V. attraverso modelli di rete territoriali caratterizzati dall’integrazione interistituzionale e dall’approccio multiprofessionale, partendo da buone pratiche esistenti, ma procedendo verso pratiche omogenee e uniformi che vadano a coprire tutto il territorio regionale. Benché l’orientamento sia di garantire, di fatto, unità d’offerta, è possibile leggere il passaggio da sperimentazione a messa a sistema come un’azione strategica per rendere l’accesso a questi programmi un diritto esigibile, seppur la previsione di pagamento (dettata prima ancora dall’Intesa che dalla normativa regionale), possa essere in questo senso ostacolante.
Riprendendo le novità in essere, alcuni paiono i nodi da approfondire, osservando la nascita e l’evoluzione dei piani di intervento:
- Come si integreranno, rispetto a contenuti, tempi e coordinamento, le già costituite reti antiviolenza con le progettualità a regia ATS?
- L’accessibilità a nuove risorse permetterà di consolidare le buone pratiche già esistenti, stimolandone di nuove, promuovendo una certa omogeneità sul territorio, senza far venire meno le specificità dei singoli approcci metodologici?
- Come si differenzierà l’intervento a favore di autori o potenziali autori minorenni?
- L’attività di prevenzione e sensibilizzazione culturale, per quanto citata, quanto reale spazio avrà all’interno dei piani?
Normativa di riferimento
Deliberazione n.XI/999 del 25 febbraio 2020 – Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 L.r. 11/2012.
Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022 – Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.
Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 26 settembre 2022 – Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza – Annualità 2022.
DGR 31 luglio 2023 – n.XII/778 approvazione e modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse nazionali destinati ai programmi di recupero degli uomini autori di violenza – dpcm 26 settembre 2022 GU n.38 del 15 febbraio 2023.
Dduo 9 agosto 2023 – n.12157 attuazione della DGR n. 778/2023 Programmi di recupero degli uomini e autori di violenza: riparto delle risorse alle ATS contestuale l’impegno liquidazione.
Dduo 14 maggio 2024 – n.7365 – DGR 778/2023: definizione modalità operative, tempistiche di erogazione del contributo e modalità rendicontazione della spesa.
Deliberazione n.XII/2801 del 22/07/2024 – Programmi di recupero degli uomini autori di di violenza rifinanziamento con risorse di cui al DPCM 23 novembre 2023 numero 300 il 27 dicembre 2023.
- Nello specifico, non vengono citate dall’Intesa le attività di verifica e monitoraggio, il trattamento dei dati personali, l’accesso ai finanziamenti e la possibilità per le Regioni di istituire registri regionali, ma verranno ripresi tali contenuti per quanto riguarda Regione Lombardia nel paragrafo successivo. ↑
- In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all’accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). ↑
- Nella norma vengono indicati costi a carico per soggetti con pena sospesa e agevolazioni su base Isee, nonché modalità di pagamento rateale. ↑
- Laddove il centro sia di nuova attivazione e non abbia implementato attività specifica per quest’area sono previste anche integrazioni successive alla progettazione richiesta entro novembre 2024. ↑


