E’ del 6 marzo scorso la delibera di Regione Lombardia (si veda l’allegato) che recepisce il Dpcm 159/2013 di introduzione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente, e fornisce alcune linee di indirizzo per l’applicazione uniforme del nuovo strumento sul territorio lombardo e la redazione degli atti regolamentari da parte degli enti erogatori (si vedano articoli precedenti).
Coerentemente con quanto normato dal Dpcm 159, le linee guida delimitano innanzitutto l’ambito di applicazione del nuovo Isee, che interessa esclusivamente le prestazioni sociali agevolate, ovvero quelle prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura socio-economica, o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
Posto che vi è l’obbligo di utilizzare l’Isee ogniqualvolta si debba determinare l’accesso a una prestazione agevolata (da questo punto di vista l’Isee costituisce “livello essenziale delle prestazioni”), spetta esclusivamente all’ente erogatore stabilire se determinate prestazioni siano da considerarsi agevolate o invece destinate alla generalità dei soggetti senza essere condizionate alla situazione economica. Così, ad esempio, un Comune particolarmente ricco potrebbe decidere di non fare pagare la retta a nessuno degli anziani non autosufficienti ricoverati in struttura.
La delibera lombarda identifica poi, seppur a titolo esemplificativo, i servizi, interventi e prestazioni di welfare da sottoporre alle differenti tipologie di ISEE. Come sappiamo infatti il Dpcm 159 introduce più tipologie di ISEE, a seconda del tipo di prestazione che si vuole richiedere. L’ISEE “sociosanitario” Isee standard o ordinario Isee socio-sanitario Isee standard o Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi Le linee guida indicano che per le prestazioni di contenuto sociale (gruppo A1) si applica l’Isee ordinario, per quelle di tipo socio-sanitario (gruppo A2) si applica l’Isee socio-sanitario, mentre per le prestazioni rivolte a minorenni (gruppo A3) l’Isee standard o l’Isee minorenni in caso di presenza di genitori non coniugati fra loro e non conviventi. La delibera va dunque nella direzione di stabilire una distinzione fra sociale e socio-sanitario, prevedendo Isee diversi nei due casi. Da ultimo, a differenza di altre Regioni (come il Piemonte) le linee guida lombarde non fissano delle soglie Isee di “minimo” e “massimo”, vale a dire una soglia di Isee sotto la quale si accede in modo gratuito al servizio (soglia minima) e una soglia sopra la quale si accede pagando il 100% del costo (soglia massima).[2] Si limitano invece a stabilire che per tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari ciascun Comune, in modo uniforme a livello di Ambito, debba definire una soglia Isee al di sotto della quale si è esonerati dal pagamento. Si noti che non viene citata invece la soglia massima, lasciando Comuni e Ambiti liberi di prevedere o meno una compartecipazione totale al costo. Vi è dunque la volontà di monitorare l’applicazione del nuovo Isee per eventualmente “correggere il tiro” in itinere, nella consapevolezza che sia necessario trovare un equilibrio, non sempre facile, fra risposta ai bisogni e vincoli di spesa.
[1] Dpcm 159, art. 6.
Per quanto riguarda invece le prestazioni per minorenni, qualsiasi esse siano, il nucleo di riferimento dell’ISEE è quello anagrafico più l’eventuale genitore non coniugato e non convivente (Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi).
Il Dpcm 159 stabilisce naturalmente i criteri generali rispetto all’applicazione delle diverse tipologie di Isee, senza entrare nel dettaglio degli interventi, servizi e prestazioni cui debbano essere applicate. Su questo interviene pertanto la delibera regionale, che identifica tre gruppi di prestazioni cui sono associati di volta in volta Isee diversi (art. 1):
Prestazioni
Isee da applicare
A1- contributi economici ad es. a integrazione del reddito familiare, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (lavanderia, …), per la mobilità, ecc.- servizi residenziali notturni come centri di accoglienza, pensionati sociali, ecc.- servizi sociali diurni ad es. centri diurni per persone fragili.
A2- contributi economici a integrazione delle rette delle Unità d’offerta socio-sanitarie come RSA, RSD, CSS, CDD, CDI- voucher o misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.
A3 tutte le prestazioni erogate a minorenni (trasporto scolastico, mensa, asilo nido, assistenza domiciliare minori), comprese le prestazioni a contenuto residenziale (comunità educative)
Un altro punto affrontato dalle linee guida è il concorso del Comune al pagamento della retta per incapacità del beneficiario di sostenere, parzialmente o totalmente, la spesa. In questi casi si specifica la possibilità che l’ente locale trattenga le pensioni, le rendite e le indennità dell’anziano o disabile per il pagamento parziale della retta, mantenendo comunque una quota per le spese personali. Questo legittima una prassi già diffusa in diversi Comuni, che prevede il trattenimento di una parte delle entrate del beneficiario per il concorso al pagamento della retta. Di fatto, dunque, le linee guida sembrano suggerire l’utilizzo di criteri aggiuntivi per determinare l’entità del contributo comunale.
La delibera stabilisce anche una “clausola di salvaguardia” per i Comuni (art. 4): se questi ultimi non prevedono entrate di Bilancio superiori rispetto all’anno precedente potranno procedere alla raccolta delle DSU e solo successivamente a determinare le tariffe, potendo così modulare le soglie tenendo conto del budget a disposizione. Inoltre, le quote di compartecipazione fissate devono assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di bilancio e l’ammissione alle prestazioni può essere anche sospesa in caso di stanziamenti insufficienti a rispondere al bisogno. Queste clausole sono volte a tutelare i Comuni da vincoli di bilancio spesso stringenti, pur essendo specificato che il loro uso debba essere limitato “ai casi strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente”.
La Regione esplicita chiaramente di voler attivare un’azione di monitoraggio per valutare, fra il resto, eventuali criticità applicative e difformità interpretative con riferimento ad alcuni aspetti in particolare:
[2] La Regione Piemonte, nella Delibera n. 881 del 12-1-2015, fissa a 38.000 la soglia oltre la quale le prestazioni sociali (salvo i contributi a integrazione del reddito) sono erogate con compartecipazione al costo del 100%, prevedendo che al di sotto di questa quota siano invece applicati i criteri pre-Dpcm 159 (che in molti casi prevedevano un accesso del tutto gratuito).