Per una serie di modifiche sociali e demografiche concatenate (denatalità, invecchiamento della popolazione con vertiginoso aumento dei grandi anziani, minor numero di figli e/o caregiver disponibili, “esplosione” delle demenze) da anni risultano in aumento gli anziani con problemi psico-fisici di varia intensità e tipologia, soli e senza figure parentali o di prossimità. Non di rado queste persone versano in condizioni di abbandono e/o di rischio, per sé stessi e talora per la comunità. Alcuni esempi sono rappresentati da anziani rimasti soli, non in grado di provvedere all’igiene domestica, di alimentarsi adeguatamente e di curarsi; da altri che escono di casa e vagabondano disorientati, anche di notte; da altri ancora che lasciano aperto il gas, mettendo a rischio l’intero stabile; vi sono poi accumulatori compulsivi di spazzatura o oggetti vari che invadono l’abitazione e a volte le parti comuni (fenomeno denominato “barbonismo domestico”).

Sono pochi i Servizi Sociali, specie dei Comuni (non solo lombardi), che non si sono trovati a dover affrontare evenienze del genere, spesso segnalate dal vicinato, dai volontari, dal medico, dagli amministratori di condominio con la pressante richiesta di fare qualcosa, e di farla in fretta. Accertando la situazione e lo stato di bisogno (passo non semplice né scontato perché non sempre gli interessati aprono la porta e mancano figure in grado fungere da tramite con i Servizi), nella maggioranza dei casi si riscontra che questi anziani non sono collaboranti e/o non hanno coscienza della loro condizione, oggettiva e personale. Sovente si tratta di individui affetti da demenze o decadimenti cognitivi (non necessariamente certificati), ma anche di anziani che si trascinano forme di disagio dall’età adulta o di persone che, per i motivi più disparati, hanno perso i loro punti di riferimento nella vita e restano isolate; non sempre, tra l’altro, versano nell’indigenza.

L’aspettativa diffusa della comunità locale (e dell’opinione pubblica) è quella che il Servizio sociale (anche dietro le pressanti sollecitazioni esterne) debba intervenire agendo di fatto “in loco parentis” e provvedendo alle più svariate necessità dell’anziano nei vari ambiti di vita, così da tutelare lui stesso e anche la comunità. Ammesso che l’interessato permetta a qualcuno di entrare in casa propria, solitamente – tra mille difficoltà – gli Assistenti Sociali progettano di attivare per primo un sostegno domiciliare. Il più comune ostacolo, però, è che l’anziano non solo non richiede l’assistenza domiciliare ma, se gli viene proposta (ovviamente senza parlare di costi), oltre a non accettarla può arrivare a dimostrarsi anche fortemente reattivo e ostile. In sintesi: queste persone si trovano in stato di rischio, sono parzialmente o totalmente non autosufficienti nella quotidianità, spesso evidenziano decadimenti cognitivi e non sono collaboranti. Tuttavia per legge, essendo maggiorenni, hanno il diritto di autodeterminarsi e di rifiutare il supporto dei Servizi.

Una situazione complessa

Nel lavorare con soggetti di questo tipo viene a cadere uno dei principi dell’operato dell’Assistente sociale, figura cui spetta l’elaborazione del progetto d’intervento sul caso: quello di progettare in accordo con l’interessato e i suoi familiari. Il codice deontologico dell’AS recita infatti: (art. 26) L’assistente sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le potenzialità, l’autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri.”

E’ pur vero che il successivo art. 27 specifica: “(art. 27 )L’assistente sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile e, quando ciò non sia realizzabile, si adopera per l’adeguata segnalazione all’Autorità Giudiziaria, affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e di tutela”.

L’intervento più frequente in questi frangenti è la segnalazione al Giudice Tutelare per la nomina di Amministratore di Sostegno, misura di protezione introdotta dalla L. 6/2004 a cui i Servizi ricorrono in un certo numero di casi[1]; le procedure non sono però immediate[2] e non è raro che, nel frattempo, gli operatori si trovino in una posizione di stallo[3].

In questo complesso contesto spiccano tre esigenze:1) tutelare l’anziano in condizioni di rischio/abbandono, evitando anche il (ri)proporsi di eventuali comportamenti potenzialmente pericolosi per sé o per la comunità; 2) rispettare il suo diritto all’autodeterminazione, che può includere il desiderio di non ricevere alcun intervento; 3) tutelare gli operatori coinvolti.

Come combinarle? E’ possibile, in attesa (o in vista) della nomina dell’Amministratore di sostegno[4], trovare il modo per gestire la situazione?

Esperienze dai territori

Precedenti esperienze raccolte da LombardiaSociale indicano che, in alcune situazioni, gli operatori hanno individuato tipi di “aggancio” (non codificati) che si sono mostrati in grado di facilitare il contatto con persone sole e non collaboranti, spianando poi la strada all’erogazione degli interventi più opportuni. E’ stata qui sperimentata una presa in carico insolita e particolare, con modalità, tempi e orari d’intervento diversi da quelli consueti, prevedendo un primo consistente momento di osservazione e un graduale avvicinamento che hanno portato all’instaurarsi di un rapporto di fiducia. Questa fase si è rivelata spesso utile per capire quali possano essere le successive tappe da programmare nell’interesse dell’anziano (permanenza a domicilio con supporti vari, se possibile coinvolgendo anche la comunità in un rapporto di cura condivisa, inserimento in CDI, RSA o altri), anche grazie all’apporto di varie professionalità (ad esempio, educatore e/o psicologo) che agiscono in sinergia con il servizio sociale e a fianco degli operatori del SAD.

In queste esperienze sono state messe in gioco la disponibilità e la capacità di pensare e agire fuori degli schemi e dai protocolli tradizionali, non solo per gli operatori ma anche per gli amministratori. La responsabilità di provare a percorrere questa strada, infatti, non può essere frutto solo dello spirito d’iniziativa e della competenza delle singole figure professionali, ma deve conseguire a riflessioni e scelte consapevoli, condivise a tutti i livelli.

È dunque indispensabile che, in parallelo, vengano predisposti dispositivi che facilitino e legittimino l’intervento, assicurando anche la tutela degli operatori coinvolti. A titolo di esempio, per superare la mancanza della richiesta esplicita dell’interessato, nei regolamenti del SAD (il servizio più utilizzato in queste situazioni) è possibile menzionare specificamente un periodo di osservazione gratuito di una certa durata, attivabile con modalità flessibili dietro relazione motivata del Servizio Sociale.

Va detto che, nonostante i tentativi, questo modo di procedere non sempre ha successo. Inoltre non è definibile né standardizzabile a priori e può variare da caso a caso: da qui l’importanza di lavorare in équipe alla progettazione personalizzata dei casi particolarmente complessi.

Invece, negli interventi con gli anziani a domicilio il lavoro in équipe non è molto diffuso.

I rischi per gli operatori

Quasi sempre l’Assistente sociale (professionista dell’aiuto e – se dipendente da una pubblica amministrazione – contemporaneamente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico esercizio, con tutte le responsabilità connesse) deve affrontare in totale solitudine situazioni come queste che, oltre a sollevare un dilemma deontologico (autodeterminazione dell’anziano vs protezione), implicano rischi gravi, seppur potenziali, e sono densi di risvolti giuridici. Paradossalmente, anche se l’anziano è oppositivo e privo di protezione giuridica, un rischio visibile e tangibile (o, a maggior ragione, il verificarsi di un evento avverso per l’interessato o per la comunità[5]) apre la via a interventi quali una segnalazione diretta alla Procura, il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, di strutture sanitarie specialistiche, ecc. Al contrario, quando il pericolo è percepito ma è solo potenziale, in mancanza di una rete familiare l’assistente sociale generalmente si trova a cercare di elaborare valutazioni e ipotesi di sostegno senza affiancamenti di alcun tipo[6].

E’ evidente che la necessità di tutelare l’azione degli operatori si pone anche quando – pur avendo ricercato la collaborazione di altre istituzioni o attori del territorio – non esistono i presupposti per tentare approcci o i tentativi sono falliti. Molti Assistenti Sociali si chiedono se, quando l’anziano rifiuta fermamente l’intervento proposto, sia opportuno/necessario fargli firmare (se in grado) una dichiarazione in tal senso. In sostanza, un numero crescente di operatori teme – secondo i casi – di “finire sui giornali” sia per (presunte) omissioni che, viceversa, per interventi considerati invasivi.

Come muoversi?

Questo scenario porta sempre più spesso i Servizi a interrogarsi su come procedere di fronte a anziani soli, in condizioni di rischio (per sé e/o per gli altri) e bisognosi di protezione ma non collaboranti:

  • Si può immaginare di individuare approcci, il più possibile rispettosi della deontologia e tutelanti per tutti i soggetti in causa, che agevolino la presa in carico anche in assenza e/o in attesa degli appositi provvedimenti di legge? Se sì, quali?
  • E ancora: possono i sistemi di welfare locale, sotto la guida dei professionisti, potenziare la solidarietà informale a favore di queste persone? E in che modo?
  • E’ pensabile l’attivazione di percorsi di rete che incrocino interventi formali e informali coinvolgendo soggetti della comunità, del quartiere, del paese, che hanno maggiori speranze di vedersi “aprire la porta” dagli anziani non collaboranti?[7]

Alcuni Ambiti lombardi stanno esplorando questa direzione, proseguendo per aggiustamenti successivi; in altre realtà, invece, posto che non si siano già verificati i sopraccitati eventi avversi, perlopiù si tende ad aspettare la nomina dell’Amministratore di Sostegno [8].

Non esistono soluzioni univoche o risposte certe: la questione ha molteplici sfaccettature e variabili, non sempre ipotizzabili a priori. Ogni orientamento, dunque, può avere la sua ragione d’essere. L’argomento è di grande attualità per gli operatori – primi tra tutti gli Assistenti Sociali e il loro Ordine professionale – per dirigenti e amministratori degli Enti e per i gestori: varie zone lombarde manifestano l’esigenza e la richiesta di specifiche formazioni che si soffermino sia sugli aspetti deontologici e operativi che sui risvolti giuridici e legali.

Con questo articolo LombardiaSociale si propone di dare il via a un ciclo di approfondimenti sul tema. Nei prossimi mesi pubblicheremo altri contributi, focalizzati sulla nostra Regione, che riportano la testimonianza di alcuni Ambiti territoriali; in parallelo, invitiamo tutti coloro che lo desiderassero a esprimere la propria opinione e a condividere la propria esperienza.

 


  1. Al proposito va segnalato il convegno del 16/2/2024 organizzato a Milano dal Consiglio Regionale degli AA.SS., “Amministrazione di Sostegno. L’indagine del CROAS Lombardia”, dove sono stati presentati i risultati di una ricerca svolta sullo stato dell’arte, il ruolo del Servizio Sociale e le best practices nei sistemi per la protezione giuridica delle persone fragili. Lo studio interroga la professione di AS rispetto ai contesti operativi e alle azioni che è chiamata svolgere (anche nel suo possibile ruolo di ADS), aprendo dilemmi metodologici e deontologici e individuando proposte innovative di applicazione di questo importante istituto. Il relativo Quaderno dell’Ordine, di dicembre 2023, è scaricabile al link: I-ruoli-dellassistente-sociale-nellambito-della-protezione-giuridica-delle-persone-fragili.pdf (ordineaslombardia.it).
  2. Una volta ricevuta la segnalazione, il Giudice Tutelare deve nominare l’amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (art. 405 CC). La richiesta di nomina provvisoria con urgenza dev’essere circoscritta ai soli casi eccezionali che hanno necessità di pronuncia immediata.
  3. Gli stessi AA.SS. possono essere nominati Amministratori di Sostegno e in effetti alcuni ricoprono questa funzione. Il presente articolo non entra però nel merito di questo possibile ruolo e, nella trattazione della tematica, presuppone che l’incarico di ADS venga attribuito ad altre figure.
  4. Va sottolineato che – in presenza di casistiche di questo tipo – la stesura stessa della segnalazione da inviare al Giudice Tutelare per la nomina di Ads spesso comporta tempi lunghi, legati alle notevoli difficoltà di accertare la situazione dell’anziano, di raccogliere la documentazione, ecc.
  5. Non di rado ripresi e amplificati dai mezzi d’informazione.
  6. Vari AA.SS. riferiscono, ad esempio, che nei casi di ultra 65enni non è sempre facile coinvolgere i CPS, le strutture psichiatriche territoriali
  7. In questa direzione vanno alcuni progetti di custodia sociale, le esperienze delle sentinelle di quartiere, i progetti di Dementia Friendly Community. Questi ultimi cercano di generare processi di accoglienza e comunità più inclusive verso le persone con demenza formando esponenti del territorio che, per il loro ruolo (vigile, farmacista, sindaco), ispirano autorevolezza e fiducia e sono spesso “riconosciute” dagli anziani (anche con decadimenti cognitivi).
  8. Sempre presupponendo che l’ADS non coincida con lo stesso A.S. (vedi nota 3), va comunque evidenziato che l’Amministratore (che nel caso di un anziano solo e senza rete spesso è una figura istituzionale con cui l’interessato non ha preesistenti rapporti) legittima l’intervento del Servizio Sociale permettendo di agire in alcuni ambiti. Non risolve però i problemi di relazione e contatto quotidiano, che restano in capo agli operatori.