L’istituzione dell’Albo

La DGR 1073[1] richiama l’“Istituzione dell’Albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio” per l’iscrizione dei soggetti di cui all’art.3 della L.R. 11/2012[2]. Le modalità di presentazione della domanda saranno oggetto di un successivo provvedimento amministrativo, mentre vengono approvati due allegati:

  1. Linee tecnico operative per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti soggettivi, organizzativi, gestionali e strutturali dei centri antiviolenza in attuazione all’Intesa Stato Regioni del 2022;
  2. Linee tecnico operative per la definizione delle caratteristiche, dei requisiti soggettivi, organizzativi, gestionali e strutturali delle case rifugio in attuazione all’Intesa Stato Regioni del 2022.

Il possesso dei requisiti dell’Intesa è l’unico modo per ricevere finanziamenti pubblici locali o regionali nonché la condizione necessaria per avere accesso ai fondi oggetto di riparto[3].

L’atto di riferimento precedente a quello sopra citato è la DGR 6712/2017[4] che già prevedeva un Albo Regionale, distinguendo i destinatari di tale registro in centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza. Per evidenziare quindi al meglio i cambiamenti in corso, è stata svolta un’analisi comparativa focalizzando l’attenzione su:

  • Le definizioni (di centri antiviolenza e case rifugio, andando a comprendere anche le precedenti case di accoglienza)
  • I requisiti soggettivi (quali enti e con quali caratteristiche possono iscriversi)
  • I requisiti organizzativi (in termini di funzioni e sedi fisiche)
  • Il personale
  • I servizi offerti

Le definizioni

  • I centri antiviolenza

“Centri Antiviolenza sono strutture che erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.”

La funzione di prevenzione, oltre che di ascolto e accoglienza, non era precedentemente sottolineata nei requisiti dei centri antiviolenza, per quanto gli indirizzi programmatori individuassero nella prevenzione uno degli assi del contrasto alla violenza. Rimane la gratuità dei servizi offerti, rispetto ai quali si specifica l’elemento di riservatezza e di anonimato. A differenza dei servizi sociali, i centri antiviolenza, infine, possono essere accessibili indipendentemente dalla residenza, seppur venga richiesto (più avanti nel testo) l’inserimento di tali realtà all’interno delle reti antiviolenza.

  • Le case rifugio

Le case rifugio sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza maschile contro le donne e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale.

Le CR garantiscono alle donne e ai loro figli/e protezione indipendentemente dal luogo di residenza, nonché dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte nel rispetto delle procedure previste dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del territorio lombardo.”

Nella precedente formulazione l’individuazione delle donne a rischio non veniva associata al fenomeno della violenza maschile, ma al “pericolo per l’incolumità psichica, e/o fisica propria e/o dei/lle figli/e minori”. I servizi rimangono a titolo gratuito. Si sottolinea la specificazione del diritto all’accoglienza indipendentemente dalla denuncia del maltrattamento. La classificazione, invece, delle strutture ha subito i seguenti cambiamenti[5]:

DGR 6712/2017 DGR 1073/2023
Case rifugio ad alta protezione

  • Indirizzo segreto
  • Accoglienza non superiore (di norma) a 1 anno
Case rifugio – pronta emergenza

  • Indirizzo segreto
  • Accoglienza massima 30gg
  • deve ospitare esclusivamente donne e figli/e che abbiano un invio da parte di un CAV, delle FF.OO., da un Pronto Soccorso o dai servizi sociali territorialmente competenti
Case rifugio che non prevedono alta protezione

  • Non necessitano di indirizzo segreto
  • Strutture di abitazione civile o comunità
  • Accoglienza non superiore (di norma) a 1 anno
Case rifugio di primo livello

  • Indirizzo segreto
  • Accoglienza di donne ed eventualmente figli
  • Accoglienza massima 180gg, salvo comprovate esigenze (valutate con parametri oggettivi) estendibile a 18 mesi totali
  • deve ospitare esclusivamente donne e figli/e che abbiano un invio da parte di un CAV, delle FF.OO., da un Pronto Soccorso o dai servizi sociali territorialmente competenti
Case di accoglienza

  • Strutture alloggiative temporanee di secondo livello
  • Individuali o collettive
  • Per donne sole o minori
  • Accoglienza non superiore (di norma) ai 24 mesi
Case rifugio di secondo livello

  • Indirizzo riservato
  • Accompagnamento alla semiautonomia
  • Accoglienza massima 180gg, salvo comprovate esigenze estendibile a 12 mesi totali

I requisiti soggettivi

Tali requisiti sono i medesimi sia per centri antiviolenza che per case rifugio. Possono essere gestiti da associazioni o enti di terzo settore con maturata esperienza professionale in materia, da enti pubblici ed enti locali. Già nella precedente DGR venivano declinati dei requisiti affinché si potesse definire la “comprovata esperienza”. Nella deliberazione del 2023 questi elementi vanno a dettagliarsi, come già previsto nell’Intesa: “I soggetti gestori di cui alla lettera a) devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere registrato nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell’empowerment;

3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.”

Si precisa che il requisito 3 può essere soddisfatto anche attraverso la creazione di “un apposito centro di costo (sia in termini organizzativi sia economici) che garantisca, conseguentemente, l’esclusività (o la prevalenza) delle risorse impiegate nell’attività e l’individuazione di personale assegnato allo stesso. L’attività oggetto del centro di costo deve porsi in continuità in modo da garantire il possesso dell’esperienza almeno quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile contro le donne”. La costituzione del centro di costo è richiesta anche all’ente pubblico (compreso quello sanitario). L’elemento di esclusività o prevalenza in atto costituto e statuto viene quindi rinforzato, offrendo però anche soluzioni operative a quegli enti che, ad oggi, potrebbero non rientrare nei requisiti richiesti.

Per le case rifugio si aggiunge però un ulteriore significativo cambiamento ovvero “l’autorizzazione al funzionamento”. Ciò comporterà riconoscere le case rifugio tra le unità d’offerta. Essendo alcune di queste strutture già unità d’offerta, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale i soggetti gestori di unità di offerta sociale “iscritte in AFAM dovranno decidere come collocarsi all’interno del welfare sociale in merito alla tipologia di unità d’offerta sociale garantita evitando sovrapposizioni di target d’utenza”, mentre i soggetti gestori dovranno rispettare le indicazioni della DGR e dell’Intesa 2022 e, una volta definiti i requisiti minimi di esercizio, presentare la comunicazione preventiva di esercizio.

Per l’individuazione di tali requisiti, verrà costituito un gruppo di lavoro ad hoc.

I requisiti organizzativi

Nella nuova DGR viene espressamente richiesta la carta dei servizi a fronte della richiesta più generica del 2017 di “adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate”; dotarsi di personale esclusivamente femminile; dotarsi di un numero di telefono e di una mail dedicata; vietare l’accesso agli autori di violenza e assolvere al debito formativo.

  • Centri antiviolenza

Tra le funzioni a cui deve assolvere troviamo le stesse indicazioni di apertura e reperibilità, specificando però che è necessario “garantire una apertura di almeno 5 giorni alla settimana per almeno 3 ore al giorno, ivi compresi i giorni festivi e garantire l’apertura in modalità ibrida (telefono o online) per i restanti 2 giorni”. Rispetto alla struttura fisica, oltre ai requisiti di abitabilità nel rispetto della privacy, come indicato nel 2017, viene richiesto di dotarsi: “uno spazio dedicato all’accoglienza/sala di attesa; uno o più locali dedicati ai colloqui che garantiscano la privacy della donna vittima di violenza e degli eventuali figli/e minori; i servizi igienici; un eventuale spazio polifunzionale. (…) È preferibile avere uno spazio con caratteristiche ludiche per l’accoglienza dei figli minori”. Viene espressamente negato l’accesso alla struttura agli uomini autori di violenza e, “in presenza di donne con disabilità, l’adozione di idonei accorgimenti come, ad esempio, il superamento delle eventuali barriere”.

  • Case rifugio

In generale, l’apertura deve essere garantita h24 e 365 giorni l’anno (in continuità con le indicazioni precedenti).

In sede di iscrizione il soggetto gestore dovrà altresì dichiarare, tra gli altri, il numero di posti per ogni struttura da lui gestita e quanti di questi sono dedicati alla pronta accoglienza.

I posti di pronta accoglienza potranno anche rimanere vuoti e, in tal caso, saranno riconosciuti economicamente da Regione Lombardia secondo i criteri che saranno definiti nel provvedimento relativo alle linee guida per la gestione e rendicontazione degli interventi”.

Viene ribadita la necessità del superamento delle barriere architettoniche per disabilità motoria, anche temporanea.

Il personale

  • Centri Antiviolenza

Nel 2017 il personale richiesto aveva come principale prerogativa l’essere di genere femminile e adeguatamente formato, per sostenere la metodologia di genere tipica dei centri. Nell’ultima DGR troviamo diversi cambiamenti su questo punto, senza andare a snaturare tale principio. Primo fra tutti, è prevista un’équipe multidisciplinare, composta da: “operatrici d’accoglienza, psicologhe, assistenti sociali, avvocate, educatrici, mediatrici culturali, personale in grado di accogliere donne con disabilità, personale dedicato al supporto di minori[6]”. Inoltre, il CAV deve garantire il coordinamento tecnico-organizzativo e la funzione di case management. Tali funzioni devono essere svolte da personale, volontario o non, ma con comprovata esperienza e competenza.

  • Case rifugio

Anche le CR devono dotarsi di personale adeguatamente formato e specializzato, ma, se per i cav vengono individuate le professionalità facenti parte dell’équipe multidisciplinare, in questo caso “la declinazione dei titoli di studio abilitanti al ruolo di operatrice socioeducativa in CR sarà riferita nella DGR di prossima emanazione”. Viene invece precisato che ogni CR dovrà dotarsi di un organigramma con relativa turnistica; dovrà garantire la compilazione di un registro presenze giornaliero; fornire “immediato contatto telefonico con la donna inserita in CR e la reperibilità in struttura in un tempo massimo di 30/45 minuti finalizzata anche al collocamento in emergenza”. Anche per le CR viene richiesto un coordinamento tecnico organizzativo di almeno 3h/settimana e, nello specifico, prevedere “la presenza in servizio presso la CR di almeno una operatrice socioeducativa di riferimento (preferibilmente contrattualizzata) che dovrà garantire almeno tre ore settimanali di servizio”.

In generale, sia per cav che per cr, l’adeguata formazione” viene ora definita in maniera puntuale ovvero “un minimo di 120 ore di formazione iniziale e in almeno 16 ore di aggiornamento annuale. (…). È necessario inoltre garantire l’attività di supervisione sull’equipe e sul caso.[7]

I servizi offerti

  • Centri antiviolenza

Era compito di ciascun CAV declinare nel dettaglio i servizi offerti, garantendo ascolto, accoglienza e valutazione del rischio. Ora vengono indicati quali servizi minimi: “ascolto, informazione, orientamento sociale, supporto psicologico, supporto legale, raccordo per la messa in protezione”. Viene ribadita l’importanza del percorso personalizzato e richiesta, oltre alla valutazione del rischio “utilizzando gli strumenti già disponibili (non esaustivo il test SARA-s)”, la valutazione dei bisogni della donna e degli eventuali minori presenti. In merito al lavoro di rete, anche in questo caso viene rinforzata la necessità che ciascun CAV afferisca a una rete antiviolenza e, conseguentemente, lavori con gli Ambiti ad essa afferenti. Tale raccordo deve essere altresì verificabile.

  • Case rifugio

Anche per le case rifugio è richiesta l’adesione ad almeno una rete con un raccordo che sia effettivo e verificabile. Viene indicato che tali strutture debbano garantire:

  • Un insieme di prestazioni un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all’accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l’attuazione del progetto individualizzato[8] e all’orientamento all’accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati;
  • facilitare il raccordo con i servizi amministrativi dell’ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate nonché per le donne che chiedono protezione
  • c. insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.”

Vengono sottolineati due punti della presente DGR ovvero la garanzia dell’indirizzo fittizio e la responsabilità della CR, insieme al CAV e ai servizi competenti, di garantire la continuità di rapporti con i figli. Infine, viene indicato quali documenti vengono sottoscritti dalla donna all’ingresso della struttura, comprensivo di un allegato in cui si evidenziano le scadenze delle ospitalità.

Osservazioni generali

La delibera è intervenuta riformando sia le caratteristiche giuridiche relative ai soggetti gestori dei centri e case rifugio, sia il personale richiesto in questi servizi e i requisiti organizzativi e strutturali di cui devono essere in possesso gli immobili. Dalla lettura comparata e approfondita possiamo individuare alcuni elementi che fanno presumere si stia rinforzando l’efficacia della rete a contrasto della violenza di genere.

In primis, il focus sulla prevenzione e il ruolo privilegiato dei CAV nel condurre attività di sensibilizzazione sul territorio, riconoscendone una competenza specifica. Altro aspetto positivo è l’attenzione alle donne con disabilità nonché ai minori, figli delle donne che già accedono al cav o alle CR. Queste attenzioni sono declinate in termini di predisposizione di spazi adeguati, nella formazione adeguata del personale, nella valutazione specifica dei bisogni e nella garanzia di continuità nei rapporti. Altro elemento che pare stia andando a sistema è la formazione: questa aveva già avuto un forte investimento regionale e nazionale, anche a livello economico, e ora viene sostenuta dalla previsione di una formazione continua specifica al personale dedicato e all’obbligatorietà della supervisione.

È possibile immaginare alcuni temi, però, oggetto di controversia: la composizione dell’équipe multidisciplinare del cav; l’autorizzazione all’esercizio per le CR e i requisiti soggettivi sopra citati.

 


  1. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-1073-legislatura-12
  2. https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1d23dbd2-b331-49ec-ab85-abf7456a66b5/L.R.+11_2012.pdf?MOD=AJPERES
  3. Ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, a partire dal DPCM riferito all’annualità̀ 2022 e, dall’altro, che i CAV e le CR presenti negli elenchi/Albi regionali alla data dell’Intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l’adeguamento ai requisiti.
  4. https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/2f49aa25-21df-4791-85bd-46e854776166/DGR+6712+del+14.06.2017pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2f49aa25-21df-4791-85bd-46e854776166-okqWF4h
  5. Secondo la DGR del 2023, le case rifugio sono classificate a seconda del livello di rischio (nell’ordine qui esposto in ordine decrescente) e per fase del percorso di fuoriuscita. Attualmente, la medesima struttura può garantire anche tutti e 3 i livelli, garantendo l’indirizzo segreto.
  6. Per mediatrici, personale per donne con disabilità e per interventi con i minori è possibile stipulare convenzioni.
  7. Per la supervisione sull’équipe ai cav viene specificata la preferenza per personale esterno adeguatamente formato in materia di violenza maschile contro le donne, mentre per le cr è possibile prevedere una supervisione svolta da altre operatrici di cr o cav in una logica di scambio di esperienze e buone pratiche. Inoltre, per la formazione a cr viene indicato come non contemplata la formazione svolta dal singolo professionista.
  8. Viene specificato cosa vi è inserito, che deve essere sottoscritto dalla donna e dall’operatrice e periodicamente aggiornato.