La Legge

Lo scorso 22 novembre è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale la Legge sul caregiver familiare, provvedimento che, similmente a quanto avvenuto in questi anni in altre Regioni, riconosce per la prima volta in Lombardia questa figura nel più ampio contesto dei servizi territoriali. A questo aspetto è dedicato in particolare l’Art. 2 del testo, che se in termini puramente definitori richiama, a nostro avviso correttamente, la normativa nazionale (in particolare la L. 205/2017),  specifica allo stesso tempo con chiarezza sia la partecipazione del caregiver alla definizione e realizzazione del Piano di Assistenza Individuale del proprio familiare, sia la sua interazione con il sistema territoriale dei servizi nelle sue diverse articolazioni e soggettualità, pubbliche e del privato sociale. Detto altrimenti, il caregiver non è un operatore e non deve certo essere così considerato, ma è allo stesso tempo una figura a cui è riconosciuto un ruolo, delle competenze, dei diritti nella progettazione e implementazione dei percorsi di cura dei familiari in situazione di non autosufficienza e disabilità.

Allo stesso tempo, e questo è il principale oggetto degli Art. 3-5 e 7, perché questo ruolo sia riconosciuto e questi diritti siano non solo formali ma effettivamente esigibili, si rende necessaria l’attività di informazione, orientamento, accompagnamento dei caregiver da parte dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali. La Legge non si sofferma poi più di tanto su eventuali nuovi contributi economici (pur non escludendoli, ad esempio per l’adattamento domestico e l’eliminazione di barriere architettonica), quanto piuttosto sulle diverse possibili forme di supporto emotivo, relazionale, psicologico, di sollievo e conciliazione, riconoscendo quindi pienamente la rilevanza e complessità della cura e la responsabilità di istituzioni e soggetti della società civile nell’alleviarne l’impatto sulle famiglie.

Nell’attività di cura, proprio in ragione della sua complessità, si sviluppano competenze, sia direttamente, sia attraverso iniziative di formazione (previste e promosse sempre dalla Legge); e al riconoscimento anche formale di queste competenze è dedicato l’Art. 6 della Legge. È questo un modo di favorire il reinserimento lavorativo di chi (come è noto soprattutto donne) è stato costretto ad abbandonare la propria professione per prendersi cura di un familiare, ma anche di chi per lo stesso motivo ha dovuto ritardare l’ingresso nel mondo del lavoro, ovvero dei cosiddetti giovani caregiver.

 

Una legge in controtendenza?

Nel percorso di formulazione così come in quello di approvazione uno dei passaggi più complicati ha riguardato proprio la definizione di caregiver, sia per il suo essere una figura non professionale e, appunto, non ancora normata a livello regionale, sia perché in questi casi, purtroppo, il rischio è quello di intendere la definizione non come quella di una “figura” con relativi diritti, quanto piuttosto di una “platea” che ha più o meno titolo a ricevere determinati contributi e provvidenze.

Il fatto che la Legge non preveda un nuovo e specifico sostegno economico diretto a favore dei caregiver ne ha quindi in un certo senso facilitato l’iter e questa caratteristica non va intesa come elemento di debolezza. Prima di tutto, se guardiamo al complesso dei contributi regionali, esistono già delle misure specificamente rivolte alle situazioni di disabilità e non autosufficienza e, dunque, se si reputano insufficienti e/o poco accessibili, su queste si deve intervenire. Secondariamente, se invece ci si concentra sul sostegno economico alla figura del caregiver in quanto tale, è altro il piano sul quale si deve perseguire, ovvero quello del riconoscimento previdenziale e assicurativo, ma si tratta di questione di competenza nazionale e non regionale (su questo più avanti torneremo). Infine, e questo crediamo sia un elemento importante di questa Legge, proprio nel non limitarsi a introdurre un nuovo contributo economico specifico, ma nell’esplicitare dei diritti che devono poter essere riconosciuti e agiti all’interno dei percorsi di cura e dei servizi territoriali, questo provvedimento si discosta dalla recente tendenza, non solo regionale ma nazionale, di una fortissima responsabilizzazione del singolo cittadino che si accompagna a una altrettanto decisa deresponsabilizzazione delle istituzioni.

Questa considerazione vale anche rispetto al timore che l’avvenuta formalizzazione del caregiver comporti per lui in prospettiva ancora maggiori oneri. Vale piuttosto il contrario: proprio nel definire la figura del caregiver, il suo ruolo e la sua interazione con il sistema dei servizi, si intende evitare meccanismi di scarico e abbandono, richiamando piuttosto in termini espliciti la responsabilità di istituzioni e soggetti della società civile nella loro informazione, supporto e accompagnamento.  Da questa prospettiva l’adozione di una definizione non restrittiva di caregiver (definizione per altro già presente a livello nazionale) non significa ridurre la possibilità di ricezione di contributi, quanto, al contrario, riconoscere in maniera estesa i diritti di accesso ai servizi e definizione dei percorsi di cura dei propri familiari.

A questo proposito, un altro elemento che ci sembra importante sottolineare è come questo compito di sostegno, questa “presa in carico”, seppur con una chiara distinzione dei diversi ruoli, non sia limitata a un servizio o a una sola filiera e nemmeno al solo comparto pubblico. È al contrario ampia, articolata e specifica la lista dei diversi soggetti (dalle ASST ai medici di base ai soggetti del terzo settore e del volontariato) chiamati a sostenere e alleviare il carico di cura dei caregiver favorendo l’informazione sulle diverse opportunità e servizi, la formazione di competenze tecniche e trasversali, l’accesso alle diverse reti territoriali, la sostenibilità (per l’assistito ma anche per il resto del nucleo familiare) dei percorsi di assistenza.

Una specifica attenzione al ruolo del Terzo Settore, così come un focus prevalente sull’accesso e la presa in carico rispetto alle prestazioni economiche erano tra i punti centrali della Legge di iniziativa popolare per il riconoscimento e il supporto dei caregiver familiari, iniziativa promossa dalle ACLI lombarde con il coinvolgimento di Forum del Terzo Settore, ANCI e delle principali organizzazioni che a livello regionale si occupano di non autosufficienza, disabilità, cura. Su questa proposta, nonostante l’interruzione e le difficoltà dovute alla crisi pandemica e relative misure di contenimento, i soggetti promotori sono riusciti a raccogliere le 5000 firme di cittadine e cittadini lombardi necessarie per la sua presentazione formale al Consiglio Regionale e, per stessa ammissione dei Consiglieri, è stata determinante sia come contributo all’attuale testo di legge sia per la sua unanime approvazione prima in Commissione Terza e poi in Aula. Anche questo processo di collaborazione tra istituzione e privato sociale, fattiva e allo stesso tempo sfidante, in un quadro ben preciso di quali siano ruoli e compiti di ciascuno, ci sembra un elemento interessante e non così frequente in analoghi processi legislativi.

 

I prossimi passi

La Legge viene approvata in un contesto complessivamente favorevole. A livello nazionale è stato recentemente licenziato il Disegno di Legge Delega in materia di politiche per le persone anziane che prevede disposizioni specifiche per i caregiver familiari, in particolare sugli aspetti di competenza nazionale già richiamati, ovvero quelli delle tutele previdenziali e assicurative. Anche a livello regionale, la Legge caregiver arriva in un importante momento di cambiamenti normativi e nei servizi, quelli determinati in particolare dalla recente riforma sanitaria e socio-sanitaria (L.r. 22/2021) che, a sua volta, recepisce e introduce nel contesto lombardo alcuni elementi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A questo proposito, rispetto ai caregiver e ai loro assistiti, la novità più rilevante è, in prospettiva, quella rappresentata dai dispositivi case della comunità e centrali operative territoriali. Quali sedi fisiche di reale integrazione fra le diverse filiere, figure, competenze, CdC e COT appaiono infatti come il luogo per eccellenza di informazione, orientamento, presa in carico dei nuclei familiari nella loro interezza, in linea quindi con quanto oggi previsto sia dalla Legge Delega nazionale sia dalla Legge caregiver appena approvata.

Possiamo dire quindi che i prossimi passi siano già in gran parte iscritti in questo recente cambiamento normativo.

Da una parte, a livello regionale, diventa decisiva l’effettiva implementazione di quanto previsto nel PNRR e nella L.r. 22/2021 e, più in generale, diventa determinante riuscire (finalmente verrebbe da dire) a ridurre le diverse distanze che oggi caratterizzano il sistema territoriale lombardo, sia quello tra servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, sia quello tra filiera comunale e regionale, sia infine quello tra famiglie e offerta territoriale. Questa è la strada indicata dai nuovi dispositivi di comunità, questa è la strada ancora più chiaramente indicata dalla Legge sui caregiver familiari e questo è anche il desiderio prevalente che emerge, per la prima volta, in alcune indagini e ricerche post pandemia: dopo anni in cui la soluzione nettamente preferita è stata quella del contributo monetario, adesso le famiglie sembrano orientarsi più ai servizi che a nuove prestazioni economiche[1].

Dall’altra, pur non dimenticando la necessità di un potenziamento delle attuali misure regionali a sostegno delle persone in situazioni di non autosufficienza e disabilità, rispetto ai caregiver diventa ormai improrogabile che a livello nazionale si definiscano tutele previdenziali e assicurative, anche in considerazione della forte dimensione di genere che caratterizza questa figura e alla spesso inevitabile rinuncia alla prosecuzione e a volte addirittura all’ingresso nel mondo lavorativo. Ad esempio, data anche l’attuale situazione socio-economica caratterizzata da inflazione generale, aumento del costo della vita e contrazione del potere d’acquisto delle famiglie, occorre intervenire, per i caregiver, con una risposta normativa rispetto alla possibilità di una deduzione fiscale dei costi sostenuti per il ricorso a servizi socio-sanitari e altre figure di aiuto (assistenti familiari), altrimenti il rischio è quello di un ricorso a forme di lavoro irregolare e ulteriore carico sul nucleo, in particolare, come detto, sulla sua componente femminile.

 


[1] Si veda, in proposito, Pasquinelli, S. Assirelli, G. (2020), L’Italia che aiuta chiede servizi, Welforum.it.