L. 112, una legge che “inizia a funzionare”
La Giunta regionale del 4 aprile ha approvato la Delibera n. 6218 che aggiorna il Piano regionale di implementazione della Legge 112 in Lombardia per l’anno 2022.
Una legge che “inizia a funzionare”: secondo i dati presentati da Regione Lombardia al Gruppo di monitoraggio, nel corso dell’anno scorso sono state 1836 le persone con disabilità che hanno beneficato in diversi modi delle risorse e delle opportunità della Legge[1].
Come negli anni precedenti, gran parte di queste persone (1456) hanno partecipato ad attività finalizzate “all’accompagnamento all’autonomia”, proposte ancora di carattere educativo, spesso brevi periodi di permanenza in case “pilota” dove sperimentare la propria autonomia nella vita quotidiana.
Ma abbiamo conferma che la Legge inizia a realizzare l’obiettivo per cui nasce, ovvero offrire alle persone con disabilità la possibilità di abitare in case e quindi di offrire un’alternativa all’inserimento nei servizi residenziali. Sono state infatti 292 le persone con disabilità che hanno usufruito di questa opportunità, andando a vivere in “Gruppi appartamento”, “Residenzialità autogestite” o in “Cohousing”. Un numero che è destinato a crescere, dato che questi non sono più interventi educativi ma veri e propri Progetti di vita che continuano nel tempo.
Infine, ma non certo per ultimo, il monitoraggio regionale conferma che la quasi totalità dei beneficiari della Legge sono persone con disabilità intellettive e relazionali, ma mette anche in evidenza come tra le persone coinvolte, tanto negli interventi di accompagnamento all’autonomia, quanto in quelli di sostegno alla residenzialità, non manchino quelle che hanno un forte bisogno di sostegno (oltre il 15%), individuate come quelle con un risultato 0 – 1 nella scala ADL che misura l’Indice di dipendenza nelle attività della vita quotidiana.
Il nuovo programma regionale: conferme e novità
In questo contesto il nuovo Piano regionale conferma l’impianto degli ultimi anni, avviato con la DGR n. 3404/2020, che pone in primo piano il percorso che porta alla definizione delle attività da realizzare[2] come parte e sostegno ad un più ampio Progetto di vita, basato sui desideri, aspettative e mete delle persone con disabilità.
Come definito dal DPCM del 7 dicembre 2021, il programma operativo lombardo per il 2022 può contare su un totale di oltre 14 milioni di euro, di cui più di due milioni dedicati agli “obiettivi di servizio”[3].
La scelta – lungimirante – di Regione è quella di utilizzare queste risorse per garantire la continuità dei progetti individuali già avviati di coabitazione.
Un’altra scelta significativa operata con la delibera è quella di prevedere di utilizzare le risorse non spese delle annualità 2016, 2017 e 2018 per sostenere progetti pilota finalizzati a facilitare e a garantire l’accesso alle possibilità offerte dalla Legge 112 alle “persone con sindrome dello spettro autistico a basso funzionamento e persone ad elevata intensità di sostegno”. La Regione rinvia a successivo provvedimento l’individuazione dei criteri e delle condizioni necessarie a garantire l’avvio di questi specifici progetti pilota
Un altro elemento di novità è costituito dalla possibilità di prolungare il tempo delle esperienze di accompagnamento all’autonomia, oltre i due anni previsti inizialmente. Un periodo che, per alcune situazioni è stato considerato troppo breve per sfociare in effettivi percorsi di emancipazione. Si apre così alla possibilità di proseguire questi interventi per un terzo e quarto anno, a condizione che siano identificati e perseguiti effettivi obiettivi di avvicinamento all’abitare in autonomia.
L’effettivo conseguimenti di questo risultato dipende anche dal grado di preparazione e di condivisione della famiglia di origine e quindi dalla sua disponibilità a sostenere ed accompagnare il percorso di emancipazione del figlio: per questo motivo nella delibera di quest’anno si prevede che, per il solo primo anno, gli interventi di sostegno al contesto familiare possano essere avviati anche in assenza di partecipazione della persona con disabilità ad azioni di accompagnamento all’autonomia.
Come accennato, la delibera conferma l’intenzione, già presente nei piani degli anni precedenti, di pensare all’implementazione della Legge 112 come leva di cambiamento ed evoluzione complessiva degli interventi di welfare sociale per la disabilità in Lombardia verso una maggiore personalizzazione degli interventi sostenuti da un Budget di progetto che possa attingere le risorse da un “Fondo unico”[4].
A più riprese viene affermato e ricordato che l’obiettivo e l’esito atteso da questi interventi deve essere l’emancipazione della persona con disabilità ovvero “l’uscita della persona con disabilità grave dalla famiglia e/o dalla struttura, che deve realizzarsi in un lasso definito”. La Legge 112 è “lo strumento privilegiato per accompagnare i progetti di vita delle persone con cui vivere (…) limitando a quando indispensabile il ricorso ad altre tipologie di offerta.”
Il “Piano attuativo …” (Allegato A) e il “Programma operativo … “ (Allegato B), ripercorrono le tappe fondamentali che devono essere garantite ad ogni persona con disabilità, dalla presentazione della domanda alla realizzazione degli interventi.
Viene riproposto ai Comuni la necessità di pubblicare un bando senza scadenza, per facilitare la presentazione delle richieste nel momento in cui ne maturano le condizioni. Il processo di verifica e selezione delle richieste è affidato ai Comuni e agli Ambiti, in base ad un criterio di urgenza. Così facendo la Valutazione multidimensionale viene svincolata da compiti di “certificazione dei requisiti” come ancora avviene per l’accesso all’ADI e alle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza. L’obiettivo è quello di generare un Profilo di funzionamento e una valutazione sociale che sappia “cogliere i bisogni e le aspettative della persona disabile grave nelle diverse dimensioni di vita (…) identificando i fattori contestuali che (…) rappresentano un ostacolo oppure sono facilitatori (…) al fine di sostenere l’autonomia della persona”. In questo processo come in quello di successiva progettazione è chiara la necessità di un coinvolgimento attivo, in tutti i modi possibili, della persona con disabilità e non solo degli operatori e familiari a lui vicini. Il “Progetto individuale” a cui si fa riferimento è quello già previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000 e che quindi non è solo o tanto il progetto di intervento sostenuto con i fondi dalla Legge 112 ma il Progetto di vita che comprende anche quello specifico che riguarda l’abitare. Un Progetto ampio e articolato che corrisponde anche a quanto previsto anche dalla recente Legge delega al governo in materia di disabilità che parla di Progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. Un Progetto di vita che deve anche definire le risorse necessarie per essere attuato (Budget di progetto) e un operatore che ne sia il garante (case manager). Per questo motivo, quanto previsto dalla Legge 112, sia in termini di risorse che di opportunità, deve essere quindi considerato complementare e non sostitutivo dell’insieme degli interventi già esistenti: per questo motivo viene posto in evidenza (in grassetto nel testo) che questi “fondi (…) non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD”.
Alcune piste di riflessione e di attenzione per il futuro
I valori e i principi di riferimento dei programmi regionali di implementazione della Legge 112 in Lombardia sembra essere consolidato e parla sempre di più il linguaggio dei diritti umani e della “Convenzione Onu”. Permangono, chiaramente, molti problemi applicativi, testimoniati da una situazione a macchia di leopardo nei diversi territori. Appare quindi urgente promuovere da un lato una raccolta di dati non solo sull’offerta ma anche sugli esiti degli interventi in atto, avendo come indicatori il grado di partecipazione sociale, la possibilità di compiere le proprie scelte e il miglioramento complessivo della qualità della vita. Allo stesso modo si dovrà verificare strumenti ed esiti delle varie fasi del percorso delineato dal Piano regionale: dall’accesso alla valutazione multidimensionale, dal progetto al budget di progetto e anche sulle modalità effettive di intervento sul contesto familiare e sociale.
In questo contesto sarà necessario aprire modalità di confronto e di verifica su come, nei diversi territori, venga garantito l’effettivo coinvolgimento della persona con disabilità, soprattutto quando è forte il suo bisogno di sostegno.
Tra gli esiti ancora mancati dall’applicazione della Legge 112 in Lombardia c’è sicuramente quello della deistituzionalizzazione. Su questo punto siamo praticamente all’anno zero. Il programma operativo regionale dedica all’interno della sezione “Governance del sistema” un paragrafo alle azioni da attivare con gli Enti gestori per l’attuazione di progetti di deistituzionalizzazione (Allegato B, pagina 28). Si tratta di iniziative significative ma che si possono svolgere solo su base volontaristica. Il fatto è che purtroppo il ricorso ai servizi residenziali (RSD e CSS), soprattutto per le persone con disabilità che richiedono un forte sostegno, è ancora economicamente conveniente sia per i Comuni sia, ovviamente, per gli enti gestori, oltre che rassicurante per ancora molti familiari, specie se anziani. Per superare questo stallo sarà necessario immaginare e mettere in atto azioni, sia di carattere promozionale che vincolanti, per interrompere questa condizione di convenienza dell’istituzionalizzazione e liberare l’uso delle risorse sanitarie anche a vantaggio dei percorsi di vita indipendente e di inclusione sociale previsti dalla Legge 112.
[1] Per approfondimenti sull’analisi dei dati riguardo gli anni precedenti e alcuni affondi nei territori, si vedano i contributi pubblicati su LombardiaSociale.it:
Applicazione della L. 112/16 nei territori di ATS Milano, Un contributo a cura di Mirco Fagioli Direttore UOC Programmazione Sociosanitaria e Sociale Integrata, Antonella Del Gaudio e Silvana Alessandrì collaboratrici esperte L. 112/16 – ATS Città metropolitana di Milano19 gennaio 2022,
Bollani M., Prospettive di consolidamento e sviluppo del Dopo di Noi, 29 maggio 2019,
Merlo G e Melzi A., Dopo di Noi lombardo: primo identikit dei beneficiari, 14 febbraio 2019.
[2] Il programma conferma le due tipologie di interventi:
- Gestionali (85% delle risorse): percorsi di autonomia, sostegno residenzialità (gruppo appartamento, comunità alloggio sociali, cohousing), pronto intervento
- Infrastrutturali (15% delle risorse): contributo canone locazione/spese condominiali, spese per eventuali interventi di adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica), riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.
In sostanziale continuità anche beneficiari, requisiti di accesso, aspetti di priorità e importi dei sostegni.
Per approfondimenti e informazioni di dettaglio: Allegato B DGR n. 6218/2021.
[3] Il DPCM del 7 dicembre 2021 di riparto alle Regioni delle risorse annualità 2021 del Fondo Dopo di Noi, all’art. 1 c. 2 disciplina lo stanziamento di una quota aggiuntiva di risorse da destinare al conseguimento di un obiettivo di servizio definito dalle Regioni per il rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave realizzando progettualità previste dalla L. n. 112/2016 e secondo i requisiti di accesso del DPCM del 23 novembre 2016.
[4] Per approfondimenti sul tema si vedano i seguenti contributi pubblicati su LombardiaSociale.it:
Melzi A. (a cura di) Fondo unico della disabilità…un obiettivo tra tanti. Intervista ad Emilio Rota, Presidente Anffas Lombardia, 21 novembre 2021,
Malè M., Disabilità. La priorità di un Fondo unico, 23 luglio 2021,
Melzi A. (a cura di), Si può fare! Massimo impegno verso passi concreti. Intervista a Locatelli A., Assessore Regione Lombardia alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, 16 giugno 2021.


