Il nuovo programma operativo
Anche per l’annualità 2020, la sfida principale assunta da Regione Lombardia nella strategia applicativa del Dopo di Noi, in continuità con il precedente programma ex DGR n. 3404/2020 riferito al biennio 2018-2019, resta quella di promuovere la co-abitazione come condizione abitativa ottimale per la realizzazione di progetti di vita adulta necessari per emanciparsi dai genitori e/o dai servizi residenziali.
In premessa il nuovo programma operativo regionale conferma gli interventi della L. n. 112/2016 come modello di sperimentazione verso l’applicazione del Fondo Unico Disabilità, orientato, in un’ottica di ricomposizione delle risorse, dei servizi e degli interventi, dalla logica di promuovere e sostenere il “progetto di vita” della persona con disabilità nel proprio contesto ex art. 14 della L. n. 328/2000.
Alla base occupa un ruolo centrale la valutazione multidimensionale nelle sue diverse accezioni: valutazione di accesso alle misure a cura dell’Ambito territoriale; valutazione multidimensionale in setting pluriprofessionale che comprende le figure sanitarie dell’ASST, l’assistente sociale comunale e/o dell’Ambito territoriale e (laddove presenti) le figure professionali dei servizi di riferimento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni ad alta complessità di sostegno; valutazione in itinere dell’impatto dei percorsi di “cambiamento” attivati sulla condizione di vita della persona anche valorizzando il ruolo del Case Manager individuato come figura di coordinamento del progetto di vita intrapreso.
Viene confermata l’intenzione di investire sui percorsi specifici di formazione e di accompagnamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari del territorio impegnati nella definizione dei progetti di vita e nella valutazione multidimensionale e sui percorsi informativi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie sulle opportunità d’azione previste dalla L. 112/2016. Come già delineato nella DGR n. 3972/2020, a partire da una rilettura dei risultati del primo biennio di applicazione della Legge sul territorio lombardo tenendo conto non solo delle principali difficoltà e criticità riscontrate ma anche dei percorsi innovativi di co-abitazione realizzati.
Più volte viene richiamata la funzione di supporto istituzionale all’innovazione sociale da parte del Terzo Settore tramite le modalità di Co-Programmazione e Co-progettazione come definite dall’art. 55 del D.lgs n. 117/2017 di riforma del Terzo Settore. In particolare, il Terzo Settore ricopre una duplice funzione: una parte diretta agli interventi di sostegno personale che declinano le diverse misure operative; una seconda parte propositiva che concorre, insieme al piano di zona, alla lettura dei bisogni territoriali e alla proposta di modalità innovative di attuazione del presente programma operativo nel rispetto delle finalità della Legge 112.
Risorse, destinatari e misure
Le risorse complessive per l’anno 2020 destinate a Regione Lombardia, ai sensi del DPCM del 21.12.2020, sono pari a complessivi € 13.323.860 di cui € 2.559.000 specificatamente destinate al conseguimento degli obiettivi di servizio di cui all’art. 1 c. 2 del citato DPCM: coprire le spese sostenute dalle Amministrazioni nell’attuazione delle progettualità relative al “Dopo di noi” finalizzate a contrastare l’emergenza Covid-19 (es. acquisto e adozione di misure necessarie alla protezione Individuale, come mascherine, dispositivi per la protezione degli occhi, igienizzanti, saturimetri, gel disinfettante, sanificazione e adattamento degli spazi).
I destinatari sono confermati: persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; certificata ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992; di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno; prive del sostegno familiare (in quanto mancanti di entrambi i genitori, i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare).
Rientrano tra i beneficiari anche chi presenta un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno, purchè si preveda il coinvolgimento in sede di valutazione multidimensionale e di elaborazione del progetto individuale degli operatori e/o dei referenti dei servizi già impegnati a sostegno di dette persone al fine di garantire l’appropriatezza e l’intensità dei sostegni formali e informali necessari a assicurare il benessere della persona ed il miglioramento della sua qualità della vita.
Le misure previste, la cui attuazione è a cura degli Ambiti territoriali, vanno in sostanziale continuità con le annualità precedenti. Anche per il 2020, gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura:
Gestionale (cui viene destinato l’85% delle risorse):
- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana,
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare,
- per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o Cohousing.
Infrastrutturale (cui viene destinato il 15% delle risorse):
- per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali,
- spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.
Un dettaglio. Ma non indifferente
Siamo quasi alla fine della lunga lettura della Delibera 4749 e dei suoi allegati. A pagina 25 del “Programma operativo regionale …” troviamo questo passaggio:
“Bando Pubblico, Sportello e Lista d’attesa. Al fine di consentire l’accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, si ritiene opportuno che sia formulato da parte degli Ambiti territoriali un bando senza scadenza da pubblicare entro il 31 dicembre 2021 e sino al limite delle risorse disponibili.”
Significa, in pratica, che a partire dal prossimo anno i Comuni non dovranno più raccogliere, entro una certa data, le richieste delle persone con disabilità per poi valutarle e definire una graduatoria. Il nuovo modello di intervento, previsto dalla delibera, stabilisce invece che le Amministrazioni comunali emanino un bando per informare della possibilità di presentare domande e progetti di intervento ai sensi della Legge 112 ma anche che questo bando sia “senza scadenza”.
Si tratta della cosiddetta modalità “a sportello”, in cui le domande vengono prese in considerazione man mano che arrivano e “fino ad esaurimento delle risorse”.
Un dettaglio: un piccolo cambiamento all’interno di una delibera che sostanzialmente conferma l’impianto della precedente Dgr n. 3404 del 2019 che, del resto, aveva approvato un Piano di azione biennale.
Un dettaglio, certo ma non del tutto insignificante.
Si tratta di un cambiamento che potrebbe cambiare la “posizione” dei Comuni nei confronti dei loro cittadini con disabilità e, anche, lo stesso modo di agire dei servizi sociali e della rete territoriale di riferimento sul tema.
Il sistema del bando con scadenza, in atto fino ad ora, configura di fatto una gara tra persone (ed enti di riferimento) che presumono di avere le carte in regola per accedere alle risorse stanziate dalla Legge 112 a supporto della vita adulta e dell’abitare autonomo delle persone con disabilità. Di questa gara, le persone con disabilità ed i loro enti sono i partecipanti mentre i Comuni (o più spesso gli Uffici di piano) sono gli arbitri: definiscono le regole, verificano il diritto di partecipare, stilano la classifica e attribuiscono i premi (le risorse per attuare i progetti).
Una gara che per ora ha visto meno concorrenti del previsto, dato che una certa quantità di risorse non sono state ancora attribuite: ma pur sempre una gara.
Si tratta, o meglio si trattava, di una distorsione del ruolo dei Comuni e della funzione dei servizi sociali. In questo modalità, infatti Comuni e servizi sociali leggono e valutano al posto che ascoltare e scrivere.
Le normative infatti prevedono con una certa chiarezza che le nostre Amministrazioni Comunali, devono mettersi al fianco delle persone con disabilità e consentire di far emergere i progetti di vita di ciascuno e di sostenerne la realizzazione.
“Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili (…) nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale (…) il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale …”[1]
Non quindi una “parte terza”, neutrale e al di sopra delle parti. La funzione dei Comuni viene, al contrario, rappresentata come proattiva, ad esempio nell’attivare la rete dei servizi, e decisamente schierata dalla parte della persona con disabilità, ovvero dall’interessato che richiede un sostegno per la definizione e realizzazione del proprio progetti esistenziali.
La nuova indicazione della delibera regionale nasce dalla constatazione che la “modalità a bando” non favoriva la presentazione delle domande da parte delle persone con disabilità, soprattutto da parte di chi vive in contesti più fragili e con meno risorse. Ovvero da parte delle persone e dei nuclei familiari che più hanno bisogno di ascolto, di tempo e di “accoglienza” per poter affrontare cambiamenti significativi nella loro vita.
Passare alla modalità a sportello avrà un senso, e sarà efficace, solo se sarà accompagnata dalla valorizzazione della capacità dei servizi sociali comunali e di tutta le rete territoriale di mettersi al fianco, a sostegno e a servizio delle persone nella formulazione e nella realizzazione dei propri progetti esistenziali.
Se questo non avverrà, forte è il rischio che tutto si riduca in una corsa per “fare alla svelta” per scongiurare il rischio di arrivare con la propria domanda e con il proprio progetto, quando le risorse disponibili fossero esaurite.
[1] Estratto dell’articolo 14 “Progetti individuali per le persone disabili” della Legge 328/00


