Con Delibera 3760 del 3.11.2020 è stata approvata una misura sperimentale favore di orfani di femminicidio e di crimini domestici.
Cosa prevede
La misura prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum pari a 5.000 euro agli orfani per femminicidio e per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, e che siano tali a seguito di un omicidio compiuto non prima del 1 gennaio 2020.
Le richieste di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma Bandi online a partire dal 14/12/2020 e fino al 15/06/2021 e saranno finanziate a sportello in ordine di arrivo fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Chi può richiederla
Gli orfani di femminicidio o orfani di crimini domestici sono definiti[1] come i figli minori o maggiorenni di una vittima di omicidio commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile o da una persona legata alla vittima da una relazione affettiva stabile.
Il contributo può essere richiesto dal beneficiario, se maggiorenne, oppure dal tutore o affidatario del minore, o ancora dal genitore se non indagato o imputato quale autore del reato.
Per potervi accedere i beneficiari devono avere residenza in Lombardia, avere al massimo 26 anni compiuti e il crimine che li ha resi orfani deve essere stato compiuto non prima del 1 gennaio 2020 e deve risultare con sentenza, anche non definitiva.
Soggetti competenti
Il soggetto gestore della misura per l’intero territorio regionale è l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS di Brescia), in qualità di capofila di una più ampia sperimentazione relativa a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita. L’ATS si occuperà di realizzare l’istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti e la liquidazione dei contributi.
Con una recente comunicazione agli Ambiti Territoriali, la Regione richiede loro una specifica attenzione nella diffusione delle informazioni relative all’Avviso per facilitare il raggiungimento dei beneficiari.
La dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per la misura è pari 262.225 euro, in parte derivanti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne le cui modalità di utilizzo e relativi criteri di reparto sono definite nella DGR 3393 del 20/7/2020.
Il conteggio prevede dunque, con le risorse disponibili, l’erogazione di un massimo di 52 contributi.
Le origini normative
- Esiste una legge nazionale (legge 11 gennaio 2018, n. 4) che introduce tutele specifiche per gli orfani a causa di crimini domestici riconoscendo tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge o da persona affettivamente legata alla vittima.
- La L.R 11 del 2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, con una modifica introdotta nel dicembre 2019, prevede all’articolo 7bis la realizzazione di “interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.”
- Interventi a favore degli orfani sono richiamati in diversi documenti programmatici, dal piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 al Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023
Una misura, tanti dubbi
Ecco arrivare l’ennesimo bonus. In Lombardia la politica dei contributi economici, soprattutto in risposta ai bisogni di minori e famiglie, sta da tempo diventando la strategia regionale prevalente, anche in risposta a tipologie di bisogno molto diverse.
Tuttavia, questa ennesima misura, proprio in relazione alle specificità del target, fa nascere molti dubbi e molte domande, che qui proviamo a tracciare ma che ci ripromettiamo di indagare e approfondire ulteriormente con chi lavora e opera in questo campo.
- Quale coerenza tra bisogni e misura? Il primo dubbio riguarda la scelta del contributo economico di un valore così ridotto in relazione al target identificato. I destinatari di questa misura – tanto più se minori – sono portatori di bisogni complessi, per rispondere ai quali il sistema dei servizi dovrebbe potersi attivare in forma organica, offrendo diverse tipologie di supporto, dal sostegno psicologico a quello educativo, attraverso la scuola e non solo. Tra i tanti bisogni vi è certamente un bisogno di tipo economico (come peraltro riconosciuto dal Decreto 21 maggio 2020 n. 71 che prevede diverse forme di sostegno allo studio, all’orientamento e alla formazione, alle spese mediche e alle spese sostenute dalle famiglie affidatarie), ma colpisce la cifra disponibile per ogni beneficiario, pari a 5.000 euro, che appare scarsamente significativa in relazione all’enormità del bisogno.
- Ad ogni target il suo strumento….Il secondo dubbio riguarda la scelta della richiesta dei contributi attraversi la piattaforma Bandi online che, se può risultare adeguata ad alcune tipologie di misure, in questo caso appare stridente. L’accesso a sportello è abitualmente utilizzato per interventi e misure rivolte ad ampie fasce di popolazione, con requisiti non troppo stringenti, così da consentire un’ampia partecipazione senza gravare eccessivamente sui servizi e sugli uffici preposti alla raccolta delle domande. In questo caso, l’erogazione del contributo economico tramite una piattaforma online può in effetti da una parte costituire una garanzia di anonimato, ma allo stesso tempo appare come un intervento fortemente spersonalizzato, del tutto disconnesso dalla presenza sul territorio di reti e enti, tanto pubblici quanto privati, che operano in questo ambito. Anche il limite temporale (orfani di omicidi compiuti a partire dal 1 gennaio 2020) e l’accesso a sportello (si accede in ordine di arrivo fino all’esaurimento delle risorse), che serve a determinare un possibile campo di azione in relazione alle risorse disponibili, appare particolarmente critico. Immaginiamo situazioni di persone (bambini, ragazzi, giovani) molto diverse le une dalle altre, con bisogni, caratteristiche e opportunità di cura e sostegno allo sviluppo estremamente differenziate. Perché non connettere l’erogazione economica con altre forme di intervento? Perché non appoggiarsi alla rete dei servizi?
- Chi sono? Quanti sono? Quale programmazione strategica? La misura, così come definita, si rivolge ad un massimo di 52 beneficiari e la Regione, interpellando gli Ambiti Territoriali, si pone giustamente il problema di intercettare le persone che hanno i requisiti per richiederla, così da non lasciare le risorse inutilizzate. Sappiamo che oggi, nonostante quanto definito dalla Convenzione di Istanbul e quanto richiesto dalle associazioni che riuniscono famiglie affidatarie di orfani di femminicidio, manca una raccolta organica dei dati relativi a quanti siano e come siano distribuiti territorialmente e per fasce di età gli orfani di femminicidi in Italia. L’ultimo Rapporto Eures sul Femminicidio in Italia indica 91 vittime nel solo 2020 e, di queste, 15 femminicidi famigliari si sono consumati in Lombardia. A fronte di questi dati, del tutto allarmanti in termini assoluti, si immagina però la possibilità di indirizzare la misura in modo maggiormente specifico, ad esempio in considerazione del fatto che tutti i minori dovrebbero risultare più che noti all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi per la tutela dei minori del territorio di residenza. Ancora, le associazioni di famiglie affidatarie avrebbero potuto facilitare un avvicinamento. O ancora, le reti e i centri antiviolenza presenti e attivi su tutto il territorio regionale (su cui peraltro la Regione continua a investire) avrebbero forse potuto essere interlocutori e supporti adeguati nel favorire l’erogazione di questi contributi ai diretti interessati. Anche le altre azioni sperimentali implementate dalla ATS di Brescia e rivolte a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita, a cui speriamo presto di poter dedicare un approfondimento, avrebbero forse potuto costituire una diversa possibilità per programmare strategicamente l’utilizzo di queste risorse.
- Che fine ha fatto il lavoro sociale? Un’ultima considerazione torna ancora sul senso del contributo economico una tantum e del poco rilievo dato, invece, a forme di supporto a lungo termine, di tipo sociale, relazionale, educativo e psicologico, che la rete dei servizi avrebbe potuto mettere in campo a favore di queste persone e delle loro famiglie affidatarie. Sebbene il nostro sistema di welfare sia in modo preponderante orientato sull’erogazione di risorse economiche, la ricchezza di cui i territori e i cittadini godono in termini di presenza di servizi che supportano e sostengono le persone e le famiglie tramite il lavoro sociale e relazionale, sarebbe da valorizzare. Non da saltare a piè pari erogando contributi online.
[1] Legge 4/2018 e del decreto 21 Maggio 2020, n. 71


