L’anno si apre con un’importante novità per il servizio sociale professionale.
La legge di bilancio 2021, nella prospettiva di raggiungere il livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali fissato dal Piano nazionale di contrasto alla povertà 2018-2020 ad un assistente sociale ogni 5.000 residenti, incentiva il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali introducendo un sistema premiale e riservando a tale scopo fino a 180 milioni annui del Fondo povertà, a decorrere dall’anno 2021.
Vediamo di seguito di cosa si tratta.
La storia recente
Il D.lgs 147/2017, che ricordiamo, costituisce la prima legge italiana sul contrasto alla povertà con l’istituzione a partire dal 01.03.2018 del Reddito di Inclusione (ReI), che ha sostituito la precedente misura Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) e che a sua volta è stato sostituito dal Reddito di Cittadinanza (RdC), con il D.L. 4/2019 convertito con modifiche nella L. 26/2019, ha introdotto i seguenti tre livelli essenziali delle prestazioni nella lotta alla povertà: informazione e accesso ai servizi/interventi, valutazione multidimensionale e progetto personalizzato.
Tali livelli, ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.lgs, sono da realizzarsi mediante il servizio di segretariato sociale e il servizio sociale professionale per la presa in carico e i seguenti sostegni: tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di cui alle regolamentazioni regionali; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizi di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizi di pronto intervento sociale.
Il piano nazionale di contrasto alla povertà per il triennio 2018 – 2020 ha individuato, innanzitutto, come priorità per la realizzazione di tali livelli essenziali il potenziamento del servizio sociale professionale, definendo come obiettivo un assistente sociale ogni 5.000 persone residenti.
Per l’attuazione del D.lgs 147/2017 è stato istituito un fondo strutturale, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, per gran parte destinato proprio al potenziamento dei servizi, con l’obiettivo di raggiungimento dei livelli essenziali posti.
La dotazione del Fondo Povertà è stata in progressivo incremento per il triennio 2018-20 passando da 297 milioni, agli oltre 580 del 2020. La Legge di bilancio 2021 lo conferma, prevedendo un’ulteriore crescita, portandolo a 615 milioni per il prossimo triennio.
Ad oggi sono state liquidate ai territori le risorse della cosiddetta “Quota servizi”, afferenti alle prime due annualità. Un’introduzione di risorse che sta consentendo potenziamenti importanti nel welfare locale.
Le novità della Legge di Bilancio 2021
La nuova legge di bilancio 2021 (L. 178 del 30.12.2020, commi 797 – 804), nella prospettiva di incentivare il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e favorire il raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali fissato ad un assistente sociale ogni 5.000 residenti, introduce un sistema premiale prevedendo di riconoscere alle amministrazioni una quota fino a 180 milioni del Fondo povertà e aggiunge un livello migliorativo – obiettivo di servizio – abbassando la soglia a 4.000 abitanti.
Nello specifico il riconoscimento è così articolato:
- € 40.000 (circa 100% del costo medio per AS) per il personale assunto a tempo indeterminato utile a raggiungere il livello essenziale;
- € 20.000 (circa il 50% del costo medio per AS) per il personale assunto a tempo indeterminato utile a raggiungere il nuovo obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.
Entro il 28 febbraio di ogni anno si prevede che ciascun Ambito territoriale invii al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
- il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente assunti a tempo pieno e indeterminato dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito
- la suddivisione per aree di attività.
Il legislatore stabilisce inoltre che le amministrazioni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (un analogo intervento era stato previsto dalla legge di bilancio 2018 riguardo le assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato);
- attraverso procedure concorsuali riservate, almeno sino al 31 dicembre 2023 ma solo per il 50% dei posti disponibili e per chi possieda tutti i seguenti requisiti (ex art. 20, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017):
- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- essere stati reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività̀ svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; - aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
La legge indica il meccanismo di attribuzione distinguendo tra «somme prenotate» ovvero necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, e «somme liquidabili» cioè quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Le eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità̀ del Fondo per la lotta alla povertà̀ e all’esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.
Se, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già̀ riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile.
Si aspetta ora una nota esplicativa da parte del Ministero e precisazioni sul sistema di conteggio della dotazione per poter procedere alla rilevazione periodica, indicata per il 28 febbraio.
E’ stato reso disponibile invece, ad articolo già pubblicato, il decreto ministeriale n. 15 del 4 febbraio 2021 circa le modalità di suddivisione fra gli ambiti sociali territoriali del contributo per l’assunzione di assistenti sociali, che l’articolo non considera ma che riportiamo in allegato.
Le proxy sul potenziamento lombardo, dai dati attuali
Sarebbe interessante poter disporre di dati che aiutino a prefigurare l’impatto, per i territori lombardi, di tali novità. Ad oggi però, quanto disponibile, mostra dei limiti sostanziali a questi fini.
Il CNOAS (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali) ha recentemente diffuso i dati riguardo gli assistenti sociali impiegati negli enti locali ad ottobre 2020. Tale dato tuttavia comprende sia i professionisti impiegati part time che quelli full-time, sia quelli assunti stabilmente che i precari, contando complessivamente 2.094 operatori e indicando una proxy di 2.021 operatori per il raggiungimento del livello essenziale, incrementato sino a 2.526 per l’obiettivo di servizio.
L’altro dato è riferito alla rilevazione fatta per il PAL – il Piano di azione locale – con cui gli ambiti lombardi hanno dovuto, a fine 2018, programmare il piano di intervento locale per il contrasto alla povertà e pianificare l’impiego della quota servizi 2018 anche in relazione al raggiungimento dei livelli essenziali indicati dalla norma. Sebbene qui ci si riferisse unicamente ad operatori equivalenti tempo pieno, si conteggiavano sia quelli con contratto a tempo indeterminato, che determinato.
L’integrazione alle linee guida regionali, uscite a maggio scorso, riporta l’esito di questa pianificazione, da cui risulterebbero:
- 1.750 assistenti sociali FTE pre rafforzamento (1: 5.735 ab.)
- 1.891 con risorse PON Avviso 3/2016 (1: 5.307 ab.)
- 2.187 programmati con Fondo Povertà (1: 4.096 ab.)
In generale, entrambe le rilevazioni lasciano immaginare una situazione già abbastanza positiva per il contesto lombardo. Sarà interessante però osservare dalla ricognizione che chiederà il Ministero, il tasso di precariato presente, considerato che il potenziamento avvenuto sin qui grazie al Fondo povertà, è riferito generalmente ad assunzioni a tempo determinato, e frequentemente di soli 12/24 mesi. Questo ha indotto un grandissimo turn over, che sta avendo impatti nel rafforzamento effettivo dei servizi, così come nell’efficacia delle prese in carico dei beneficiari di reddito di cittadinanza.
Alcuni interrogativi
Sicuramente la novità portata dalla legge di Bilancio verrà salutata con grande favore dai territori che in questi mesi hanno visto crescere la dotazione dei servizi, ma avevano davanti a sé il limite dell’impossibilità di procedere con stabilizzazioni del personale e – come scritto – non di rado hanno subìto un consistente turn over, che ha finito per penalizzare e limitare il potenziamento stesso.
Ma tali risorse saranno utilizzate per dare stabilità all’intervento sul contrasto alla povertà? Soprattutto laddove questa partita è stata giocata davvero a livello associato, con il concorso degli enti strumentali che hanno gestito le assunzioni, è da verificare se si privilegerà il potenziamento attraverso la stabilizzazione di queste postazioni o se emergeranno richieste da parte dei singoli comuni.
Un altro tema rilevante sarà l’omogeneità garantita nel conteggio e dunque nel posizionamento rispetto al livello essenziale. Avendo osservato, in occasione dei PAL, comportamenti diversi ad esempio nel contemplare, o meno, gli assistenti sociali dei servizi specialistici (tutela minori, inserimenti lavorativi…), si auspica che la richiesta dati ministeriale, sia il più istruita e puntuale possibile, per evitare variabilità ingiustificate.


