L’onda lunga della pandemia – per un tragico paradosso – ha offerto l’opportunità per far meglio conoscere il ruolo cruciale delle associazioni datoriali e, soprattutto, la serietà del lavoro in RSA di fronte alle molte avversità conseguenti al COVID-19.
Sintetizzo le mie riflessioni al proposito in pochi essenziali punti[1].
La relazione nelle RSA come terapia
È noto come la salute sia intersoggettiva sempre, ma in particolare nei servizi sociosanitari residenziali: questi sono luoghi di vita che richiedono vicinanza familiare e stretta prossimità operativa nella relazione di aiuto affidata al personale. Paradossalmente, la contagiosità e letalità elevate del virus riscontrate nelle RSA hanno portato a scoprir la loro principale qualità (che purtroppo si rivela una grave minaccia in circostanze epidemiche sostenute da droplets): la qualità relazionale. Essa svolge anche una funzione di terapia non farmacologica con effetti antidepressivi, rassicuranti e rilassanti.
Il carattere terapeutico della relazione viene ufficialmente riconosciuto già nel DPCM dell’8 marzo 2020[2] e successivamente ribadito in altri provvedimenti fino al DPCM del 7 agosto 2020[3], che rimanda al responsabile sanitario il compito di adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione, regolando l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza[4].
Emerge qui un aspetto centrale, ovvero il riconoscimento del fatto che la salute degli ospiti delle RSA dipende anche dai contatti famigliari e amicali, per cui è il responsabile sanitario – non il direttore di struttura o il referente Covid (nel caso non coincida con il responsabile sanitario) – che deve valutare l’opportunità di favorire le visite reputate “terapeutiche” o, più genericamente, di vicinanza affettiva. Appare evidente come sia necessario bilanciare il benessere del singolo con la salute della collettività, tema dai seri risvolti etici.
Avendo il DPCM un valore gerarchico superiore, quanto osservato resta l’ottica di lettura da adottare anche per il più recente Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020[5], che rischia di sovrapporre i ruoli del responsabile sanitario, direttore di struttura e referente Covid.
Le RSA come un fuoco del sistema di salute istituzionale
Secondo la legge 77 del 17 luglio 2020[6], “Le strutture di cui al comma 1 (tra cui le RSA) sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Questo riconoscimento purtroppo non è stato tempestivo e, sorvolando qui sulle vicissitudini conseguenti al grave ritardo, tengo a sottolineare un’idea che da anni personalmente sostengo.
Nell’odierna realtà dei paesi ad alto indice di vecchiaia, il sistema della salute istituzionalmente garantita si presenta come un’ellisse con due fuochi. Un fuoco è dato dall’ospedale, sul quale convergono le acuzie gravi, mentre l’altro è costituito dalle RSA, strutture non ospedaliere ma comunque a impronta sanitaria in quanto ospitano anziani con gravi e multiple cronicità non gestibili a domicilio. Si tratta di servizi non sostituibili e indispensabili per le nostre comunità, portati avanti con sempre maggiore specifica competenza. Va perciò combattuto il limite culturale che vede negli anziani in genere, e soprattutto negli ammalati gravi, una sorta di emarginati sociali e, di conseguenza, attribuisce alle RSA (luogo primario di ospitalità di anziani gravemente malati) un ruolo ancillare nei confronti dell’ospedale.
La legge 77 finalmente ammette la pari dignità tra ospedali e RSA. È importante che tale chiarimento legislativo trovi riscontro anche nella distribuzione delle risorse e nel riconoscimento dei danni conseguenti al COVID-19.
L’attivazione della rete ospedaliera e ambulatoriale specialistica
Sempre la già citata legge 77, all’art.1, comma 1, stabilisce che “Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali,anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
L’interassociativa (che raccoglie tutte le associazioni datoriali a tutela del settore) ha richiesto più volte all’assessorato al Welfare di dare indicazioni alle ASST e alle ATS di attivare la rete ospedaliera e ambulatoriale specialistica, in particolare quella infettivologica e pneumologica, in risposta alle esigenze della rete sociosanitaria.
Ci conforta vedere che adesso questa stessa indicazione viene espressa in forma chiara e distinta da una legge nazionale.
Lo screening degli operatori sanitari e sociosanitari
Il sopraccitato Rapporto ISS COVID-19[7] parla di screening degli operatori sanitari e sociosanitari e di accordi con il dipartimento di prevenzione competente per una strategia di screening per gli operatori delle strutture residenziali. Mi preme fare presente che sul tema c’è molta sensibilità da parte delle associazioni, che intendono vigilare affinché quanto previsto venga concretamente realizzato.
Il ruolo delle ATS nelle epidemie e pandemie
La DGR 3525/20 fa un grande passo avanti nel riportare al loro posto ruoli e responsabilità pertinenti alle ATS e prevede espressamente che: “in situazioni di emergenza epidemica /pandemica, ogni ATS assume il ruolo di direzione organizzativa degli interventi previsti negli atti regionali di indirizzo, garantendone la pianificazione, i processi e i sistemi di controllo”.
Per concludere sottolineo che, tra tali interventi, una priorità assoluta deve essere attribuita alla strategia di screening per gli operatori direttamente e indirettamente coinvolti nella cura e gestione di soggetti fragili e non autosufficienti.
[1] Il presente articolo è la rielaborazione dell’intervento tenuto dall’Autore al webinar “Anziani in RSA. Non solo Covid 19”, organizzato dalla S.It.I sezione Lombardia e svoltosi il 29.9.2020
[2] Art. 2 comma 1 lettera q.
[3] Art.1, comma 6, lettere bb.
[4] Nella fattispecie: residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non
[5] Rev.2 (versione 24 agosto), Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socio assistenziali
[6] Articolo1-ter, comma 3
[7] In accordo con la circolare del Ministero della Salute del 3 aprile 2020


