Con la Dgr X/6832 del 30 giugno 2017 sono state approvate le attese linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli art. 5 e 6 della l.r. n. 19/2007, a decorrere dal prossimo anno scolastico 2017/2018.
Nello specifico, le linee guida sono volte a definire i criteri e le modalità operative per lo svolgimento:

  • del servizio di trasporto scolastico a favore degli studenti di secondo ciclo con disabilità privi di autonomia nel raggiungimento della sede scolastica o formativa;
  • del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità;
  • dei servizi integrativi di inclusione scolastica (assistenza alla comunicazione, servizio tiflologico, fornitura di materiale didattico speciale e testi scolastici) a favore degli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.

Servizi per i quali Regione Lombardia con la L.r. n. 35/2016 e la L.r. 15/2017 ha riallocato a sé le competenze che prima erano in capo alle Province, con non pochi problemi di gestione negli ultimi anni, ha specificato il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, per lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale e ha trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

Le risorse finanziarie

La delibera stabilisce che gli interventi verranno finanziati con le risorse statali previste dalla L. 208/2015 e, in caso di insufficienza delle stesse, per l’anno 2017 con risorse regionali pari a € 8.500.000,00 successivamente incrementate di 3.500.000,00 con il provvedimento di assestamento 2017, approvato con delibera n. 6718 del 19 giugno 2017.

L’attuazione della delibera

Le Direzioni Generali chiamate ad attuare la presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida sono:

  • la D.G. “Istruzione Formazione e Lavoro” per quanto riguarda i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale gestiti dai Comuni;
  • la D.G. “Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale” per quanto riguarda gli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali realizzati tramite le ATS.

I destinatari

Sono destinatari degli interventi disciplinati dalle linee guida gli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari a seguito di disposizioni da parte del tribunale competente (es: affido presso famiglie residenti nella Regione), in possesso di certificazione di disabilità e con diagnosi funzionale (dal 1 gennaio 2019 dal profilo di funzionamento) nella quale sia esplicitata la necessità di attivazione di tali servizi.
I servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale disciplinati dalle linee guida riguardano solo gli studenti disabili frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale, in quanto in base alla normativa vigente[1], lo svolgimento di tali servizi in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica spetta già ai comuni; mentre gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale riguardano gli studenti di ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.

Le modalità di attivazione ed erogazione dei servizi

A seguito del trasferimento di funzioni accennato in precedenza[2], le linee guida prevedono che i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, siano attivati e gestiti dai Comuni, in forma singola o associata, e sostenuti finanziariamente dalla Regione. Mentre per l’erogazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento delle ATS, chiamate ad individuare gli operatori qualificati in forma singola o in rete, in seguito all’emanazione di apposita manifestazione di interesse, ad occuparsi dell’istruttoria delle domande e della determinazione del fabbisogno.
Per tutti i servizi le scuole hanno il compito di raccogliere le istanze presentate dalle famiglie e di trasmetterle al comune di residenza che, a sua volta, inoltra alla ATS competente le richieste attinenti la disabilità sensoriale. In questo primo anno di sperimentazione e solo per i servizi di assistenza specialistica per i disabili sensoriali, è consentita la possibilità, da parte delle famiglie, di presentare la richiesta direttamente ai servizi sociali del comune di residenza.

Le linee guida, inoltre, richiamano:

  • i Comuni alla predisposizione del progetto individuale di cui all’art. 14 della L n. 328/00 indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.
  • i Comuni e le ATS a promuovere forme di collaborazione e coordinamento territoriale coinvolgendo, a secondo dei servizi, gli uffici di piano, gli uffici scolastici territoriali e gli istituti scolatici, le ASST e la cabina di Regia al fine di garantire omogeneità ed efficienza del servizio.
  • che a decorrere dal 1 gennaio 2019, l’accertamento dello stato di alunno con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l’accompagnamento dello studente disabile ai fini dell’inclusione scolastica saranno effettuate con le nuove modalità previste agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 66/2017[3]

Gli interventi

Servizio di trasporto scolastico

Il servizio consiste nel trasporto dello studente disabile dall’abitazione alla sede scolastica e viceversa anche con mezzi attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
E’ realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l’affidamento a soggetti terzi, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all’effettuazione del servizio con mezzi privati.
Il valore del contributo per ciascuno studente disabile che i Comuni possono richiedere a Regione Lombardia è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione. Il preventivo di spesa viene effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 € al Km. L’importo massimo del contributo è così definito:

Fascia chilometrica (A/R) Contributo max riconosciuto
Fino a 10 km € 1.500.00
Oltre i 10 km e fino a 20 km € 2.500,00
Oltre i 20 km e fino a 30 km € 3.500,00
Oltre i 30 km € 4.000,00

 

Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale

Il servizio per gli studenti di secondo ciclo con disabilità è funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione nonché di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali ed è svolto da un assistente specialistico con competenze professionali anche riferite alla tipologia di disabilità.
Il servizio è erogato dai Comuni, in forma singola o associata, anche attraverso sistemi di accreditamento di operatori qualificati.
Sulla base del fabbisogno di assistenza individuato nella diagnosi funzionale (dal 1 gennaio 2019 dal profilo di funzionamento) corrispondono diverse graduazioni nella misura dell’intervento in termini di numero di ore settimanali da assegnare.
L’importo del contributo, in fase di prima applicazione, è così determinato:

Intensità del fabbisogno assistenziale Importo del contributo
da 8 a 10 ore da € 5.712,00 a € 7.140,00
da 6 a 7 ore da € 4.284,00 a € 4.998,00
fino a 5 ore Max € 3.570,00

 

Il preventivo di spesa è effettuato dai Comuni sulla base del numero di ore settimanali per 34 settimane di frequenza scolastica ad un costo orario pari a € 21,00 (IVA inclusa).
Il fabbisogno assistenziale assegnato è comprensivo dell’intervento entro l’orario scolastico, della partecipazione alle riunioni di coordinamento e dello svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti con servizi del territorio, laboratori con la classe ed eventuali uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Agli studenti con disabilità complessa o in situazione di particolare bisogno – rilevabili dal PEI e condivise all’interno del GLHO – è riconosciuto un monte ore aggiuntivo con riferimento all’individuazione dell’intervento specialistico più idoneo per gli stessi.
Con specifici interventi sono riconosciute attività specialistiche di coordinamento e supervisione pedagogica nelle aree educative e nella costruzione di un raccordo tra il PEI e il progetto di vita dello studente, in particolare per l’ambito lavorativo.

Interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale

Riguardano quegli interventi volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive, ed in particolare:

  • Assistenza alla comunicazione: il servizio deve essere svolto da operatori specializzati al costo medio orario di € 20,00 (IVA inclusa) per un minimo di 3 ore ed un massimo di 10 ore settimanali.
  • Consulenza tiflologia: intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico che ha l’obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità. A seconda dell’ordine della scuola sono previsti un numero minimo e massimo di incontri. Il costo orario medio dell’educatore è pari a € 40,00/50,00 (IVA inclusa).
  • Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo: l’importo massimo riconoscibile è pari, rispettivamente, a € 500,00 per gli alunni dalla scuola dell’infanzia e di € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
    A differenza del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, per gli studenti con disabilità sensoriale che sostengono esami di Stato, esami di qualifica o diplomi può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all’espletamento delle prove d’esame, nei limiti di intensità del fabbisogno sopra indicati.

Nei casi di pluridisabilità, deve essere individuato dalla scuola, in accordo con la famiglia e su indicazione specialistica, l’intervento più opportuno, tenuto conto dello specifico bisogno dello studente nell’ambito del contesto scolastico.
I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriali sono svolti dalle ATS per ciascuna tipologia di intervento tramite operatori qualificati in forma singola o in rete, individuati in seguito all’emanazione di apposita manifestazione di interesse.
La scelta dell’operatore è in capo alla famiglia, preferibilmente in raccordo con la scuola. Gli operatori scelti inviano alla competente ATS il piano individuale per la successiva validazione necessaria al riconoscimento del contributo da parte di Regione Lombardia.
Per il primo anno di sperimentazione il valore massimo del piano di intervento per ciascun studente è pari a € 5.800,00 che in presenza di particolari esigenze e gravità può essere incrementato fino a raggiungere € 7.000.

 

[1] DPR 616/77, art 139 D.Lgs 112/98, art 12 e 13 L. 104/92, art 6 L.r. 19/2007
[2] Art 9 della L.r. 35/2016 e art 31 della L.r. 15/2017
[3] Il D. Lgs. 66/17 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” introduce importanti novità (alcune delle quali a decorrere dal 1 settembre 2017, mentre altre dal 1 gennaio 2019) in tema di A) procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica (composizione delle commissioni mediche per gli accertamenti della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva); B) progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione (introduzione del profilo di funzionamento che sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale redatto da un’apposita unità di valutazione multidisciplinare, novità che riguardano il PEI e il progetto individuale redatto dall’ente locale, introduzione del piano per l’inclusione all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, modifiche ai gruppi per l’inclusione scolastica, istituzione delle sezioni dei docenti per il sostegno didattico); C) formazione dei docenti per il sostegno didattico. Viene istituito inoltre l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.