Nonostante un lungo dibatto, nel settore sociale non sono stati ancora definiti i livelli di servizio che ciascun territorio è tenuto ad assicurare; nell’ambito della riforma sul federalismo uno dei decreti attuativi richiedeva questo passaggio per le materie diverse dalla sanità (dlgs 68/2001, art. 13

[1]), ancora ad oggi incompiuto. Al momento, a livello nazionale, l’unico strumento condiviso è il nomenclatore dei servizi sociali, vale a dire che sappiamo come classificare in modo uniforme i servizi delle varie regioni (sono state definite di macro aree di intervento omogenee)[2].
La mancanza di definizione di obiettivi di servizio per il welfare locale è un ostacolo alla corretta costruzione di un sistema di finanziamento dei comuni, gli enti responsabili di questo servizi. Da qualche anno, attraverso la rilevazione Sose, si sta cercando di inserire elementi di efficienza nel finanziamento di questi enti, con tuttavia diverse lacune sul fronte dei servizi sociali (si veda precedente articolo), proprio a causa dell’assenza di standard nazionali di riferimento per questo settore. I primi risultati di questo studio si erano concentrati solo sul livello complessivo di spesa dei singoli comuni e, paradossalmente, se un comune aveva particolarmente sviluppato i propri servizi sociali, esso risultava con una spesa oltre lo standard, senza però poter giustificare questo risultato in termini di livello di offerta raggiunta. Le valutazioni preliminari erano altresì indifferenti al fatto che un comune non garantisse questi servizi. Quello che è sinora mancato è una valutazione congiunta tra livello della spesa e livello dei servizi offerti, per poter dire se un comune è tra quelli virtuosi non solo in base al suo livello di spesa sociale, ma anche in base al livello di sviluppo dei servizi rispetto a quello che dovrebbe essere un’offerta standard.

Un’intesa recentemente raggiunta in sede di Conferenza unificata (si veda allegato) ha tracciato un percorso per colmare queste lacune: si cercherà di sviscerare il nodo critico della definizione dell’offerta standard di un comune per il sociale. In assenza di riferimenti normativi si è pensato di ricostruire questo standard a partire dall’esistente, ovvero da ciò che è effettivamente offerto nei vari contesti. Nei prossimi mesi si cercherà di mappare le caratteristiche quali-quantitative di questi servizi (es. confronto tra ciò che le diverse normative regionali prevedono in merito ai requisiti organizzativi e strutturali di offerta, livelli di copertura di tali servizi).  La valutazione sarà effettuata da un gruppo di esperti (un tavolo composto dalle Regioni, dall’Anci, Istat, Sose e Ministero) e potrà avvalersi anche di indagini campionarie realizzate in singoli comuni. Si cercherà di definire quello che sarà un set di servizi standard e, successivamente, determinarne i relativi costi e fabbisogni. Bisognerà attendere 15 mesi per vedere i risultati di questa complesso lavoro.
In ogni caso, anche dopo questo risultato, sarà determinante l’uso che le politiche nazionali vorranno fare di questi valori: i comuni saranno finanziariamente incoraggiati a raggiungere questo standard? Ci saranno penalizzazioni per chi non lo raggiunge? Nel modello di finanziamento dei comuni che si va costruendo, si terrà conto solo del livello di efficienza (inteso come costi unitari per produrre i servizi sociali) o anche della capacità dei comuni di raggiungere lo standard?  Come saranno valutati i comuni con scarsi livelli di servizio? Quali pesi saranno attribuiti ai diversi servizi? Ci si accontenterà di fissare uno standard sulla base dell’attuale diffusione dei servizi (quella post crisi della finanza comunale) o sarò individuato un percorso di espansione?

La ricognizione avviata è un passaggio essenziale. Se si farà un buon uso dei risultati sarà un’occasione per riconoscere e valorizzare l’importanza di questi servizi. Ci si auspica che i tempi previsti vengano rispettati, per evitare un ulteriore differimento della questione “finanziamento del welfare locale” nell’agenda nazionale.


[1]“ la legge statale stabilisce le modalita’ di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita’”.
[2] http://www.cisis.it/nomenclatore/nomenclatore13.pdf

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