La precedente comparazione tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte e il resoconto sull’assistenza agli anziani non autosufficienti basato sul Rapporto NNA 2013 hanno evidenziato che, mentre è diversa l’attenzione tributata ai servizi domiciliari, queste quattro Regioni sono accomunate dal situarsi sia sopra la media italiana, sia sopra quella del Centro nord per la percentuale di posti letto e il livello di assistenza sanitaria garantita. La quinta Regione sulla quale ora ci soffermiamo, la Toscana, si trova invece leggermente al di sotto delle medie in entrambi i casi[1].
Le differenziazioni più marcate, tuttavia, non emergono nell’offerta bensì nelle politiche adottate nei confronti della residenzialità e della qualità delle strutture, tema del quarto capitolo del citato Rapporto (in allegato). Passando in rassegna le scelte di dieci Regioni[2], gli Autori sottolineano come il progressivo processo di regionalizzazione dell’assistenza crei oggettive difficoltà nell’analisi della residenzialità italiana. Nonostante questo limite, può essere interessante presentare l’approccio delle cinque Regioni riguardo alcuni aspetti.
L’attenzione alla qualità delle strutture residenziali. Le prime differenze si rintracciano a partire dal periodo/legislatura in cui le Regioni hanno iniziato a dedicare attenzione alla regolamentazione e alla qualità delle strutture residenziali.
Coerentemente con il modello di “residenzialità avanzata” che la caratterizza, la prima in ordine di tempo è stata la Lombardia, che ha adottato i primi atti fin dal 2001 (DGR 7435). Le altre Regioni l’hanno fatto nel corso delle due legislature successive: il Veneto nel 2007 (DGR 84), la Toscana nel 2008 (DPGR 15/R all. A), l’Emilia Romagna nel 2009 (DGR 514 e 2110) e il Piemonte nel 2012 (DGR 45-4248) .
Le diversità continuano nel modo di classificare e denominare le strutture.
- Lombardia, Toscana e Piemonte: RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale)
- Veneto: Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti
- Emilia Romagna: casa-residenza per anziani non autosufficienti (ex casa protetta e ex RSA)
Benchè la denominazione “RSA” sia la più diffusa (anche nel campione allargato), non sempre a questo termine corrisponde lo stesso servizio; Lombardia, Toscana e Piemonte, infatti, organizzano le proprie RSA in modo abbastanza differente[3]. Viceversa, è possibile che Regioni diverse adottino termini differenti per designare strutture con le medesime caratteristiche .
Ciò che accomuna tutte le Regioni, invece, è la progressiva trasformazione delle strutture residenziali e il loro spostamento verso l’assistenza di tipo sanitario. Sia nelle residenze di nuova apertura che in quelle oggetto di riqualificazione, l’orientamento diffuso è quello di garantire livelli assistenziali elevati e cure complesse ad anziani anche gravemente non autosufficienti.
I requisiti e gli standard per la qualità. La tendenza evidenziata si accompagna ad uno sforzo generalizzato e comune verso l’incremento della qualità. Tuttavia, mentre i requisiti strutturali sono sostanzialmente omogenei, negli standard di personale e qualità (dipendenti dalle singole normative regionali) emergono differenze talora sensibili.
Requisiti strutturali. Le similarità riscontrabili nelle cinque Regioni quanto a requisiti strutturali e organizzativi minimi (dimensioni e capacità recettiva delle residenze, caratteristiche fisiche delle stanze, ecc.) derivano dal richiamo – implicito o meno – alla normativa nazionale in materia[4].
Lombardia, Veneto e Piemonte sono accomunate dal prevedere un massimo di 120 posti letto per struttura, mentre Emilia Romagna e Toscana optano per dimensioni più ridotte (rispettivamente 75 e 80 p.l.).
Requisiti organizzativi e di processo. La comparazione in materia è resa molto difficile dalla grande difformità esistente tra le diverse legislazioni. A solo titolo di esempio, riportiamo il modo in cui si orientano le Regioni su alcuni aspetti presi in considerazione per l’accreditamento, che la
maggioranza subordina alla presenza di protocolli specifici per le attività clinico-assistenziali.
Lombardia e Emilia Romagna prevedono protocolli per piaghe da decubito, incontinenza e contenzione fisica. Lombardia e Veneto richiedono di regolamentare la presenza di personale volontario e le forme di partecipazione e coinvolgimento. Le stesse due Regioni fanno una specifica menzione alla corretta definizione del PAI. I flussi informativi vengono obbligatoriamente previsti in tutte e cinque, benchè gli strumenti di rilevazione scelti siano diversi.
Gli standard di personale. Questo è l’ambito nel quale l’autonomia regionale ha avuto modo di esplicitarsi maggiormente e nel quale, di conseguenza, i confronti sono particolarmente ardui.
La conferma proviene dall’analisi, in particolare, di due aspetti rilevanti per garantire qualità agli ospiti delle strutture residenziali: gli standard di assistenza medica e il minutaggio di assistenza infermieristica e tutelare, componente – quest’ultima – fondamentale per garantire l’adeguata igiene, movimentazione, nutrizione e socializzazione degli ospiti.
Tabella 3 – Standard di assistenza medica nelle strutture residenziali
| Tipologia struttura | Assistenza medica | Note |
| Lombardia | ||
| RSA |
Secondo PAI |
– |
| Veneto | ||
| UO minor carico assistenziale |
– |
La presenza di personale medicodev’essere garantita dalla ULSS di riferimento |
| UO elevato carico assistenziale |
– |
|
| Piemonte | ||
| RSA nuclei Alzheimer e demenze | Garantita dai MMG secondo accordo integrativo regionale | Prevista figura del direttore sanitario, specializzato in geriatria, medicina interna e/o igiene.E’ garantita questa figura a tempo pieno nelle strutture a maggior carico assistenziale. Il DS garantisce il coordinamento con MMG e altri specialisti. |
| Alta intensità – livello incrementato | ||
| Alta intensità | ||
| Medio-alta intensità | ||
| Media intensità | ||
| Medio-bassa intensità | ||
| Bassa intensità | ||
| Emilia-Romagna | ||
| disabilità grado moderato |
1,7 (resp.) + (1,7 – 5,1) |
Previsto obbligatoriamente accesso programmato di un responsabile sanitario di strutturae di un ulteriore medico |
| disabilità grado severo |
1,7 (resp.) + (1,7 – 5,1) |
|
| elevato bisogno sanitario |
1,7 (resp.) + (1,7 – 5,1) |
|
| disturbi comportamento |
1,7 (resp.) + (1,7 – 5,1) |
|
| Toscana | ||
| RSA/modulo base |
– |
Assistenza medica specialista per 624 ore l’anno in un modulo da 40 p.l. |
| RSA/disabilità motoria |
2,6 |
|
| RSA/disabilità cognitiva |
2,6 |
|
| RSA/stati vegetativi persistenti |
2,6 |
|
Fonte: ns. elaborazione da NNA 2013
Tabella 4 – Standard minutaggio giornaliero di infermieristica e tutelare
| Tipologia struttura |
Ass. infermieristica |
Ass. tutelare |
||
|
Infermiere coordinatore |
Infermiere coordinatore |
OSS (+ coord) OSA |
OSS (+ coord) OSA |
|
| Lombardia | ||||
| RSA |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
| Veneto | ||||
| UO minor carico assistenziale |
20,6 |
3,4 |
123,4 |
– |
| UO elevato carico assistenziale |
25,7 |
3,4 |
128,6 |
– |
| Emilia-Romagna | ||||
| disabilità grado moderato |
25,7 |
5,1 |
99,5 |
– |
| disabilità grado severo |
25,7 |
5,1 |
118,7 |
– |
| elevato bisogno sanitario |
25,7 |
5,1 |
154,3 |
– |
| disturbi comportamento |
25,7 |
5,1 |
154,3 |
– |
| Piemonte[5] | ||||
| RSA nuclei Alzheimer e demenze |
39 |
– |
210 134 120 105 87 82 72 |
|
| Alta intensità – livello incrementato |
46 |
– |
||
| Alta intensità |
30 |
– |
||
| Medio-alta intensità |
25 |
– |
||
| Media intensità |
18 |
– |
||
| Medio-bassa intensità |
13 |
– |
||
| Bassa intensità |
8 |
– |
||
| Toscana | ||||
| RSA/modulo base |
26,9 |
– |
134,3 134,3 141 141 |
|
| RSA/disabilità motoria |
33,5 |
– |
||
| RSA/disabilità cognitiva |
33,5 |
– |
||
| RSA/stati vegetativi persistenti |
33,5 |
– |
||
Fonte: ns. elaborazione da NNA 2013
Come si vede, la difformità è notevole. Anche se non è qui possibile addentrarci nell’esame delle differenze tra le Regioni e delle conseguenti implicazioni sulle cure erogate, balza all’occhio la particolarità della Lombardia, l’unica che non indica tempi di assistenza standard differenziati per ciascun operatore professionale bensì stabilisce l’ammontare complessivo dell’assistenza (750 minuti a settimana per ospite per autorizzazione e 901 per accreditamento). Fatta salva la necessità di garantire la presenza di determinate figure professionali (medico, infermiere, fisioterapista, animatore od operatore socio-educativo/professionale, ASA, OTA, OSS nei limiti della disponibilità di questi operatori) e di rispettare altri vincoli generici, quest’impostazione lascia alle singole RSA un’ampia facoltà di programmare l’assistenza a livello individuale. Il rovescio della medaglia consiste nel fatto che può contribuire ad aumentare la più volte segnalata eterogeneità dell’assistenza e dei servizi offerti nella RSA lombarde. Il capitolo prende in considerazione altri interessanti aspetti, che è possibile leggere integralmente nell’allegato.
A conclusione della disamina, gli Autori ribadiscono come le differenti soluzioni organizzative adottate comportino l’attuale impossibilità di confrontare gli outcomes di salute, di qualità di vita e di benessere degli ospiti delle strutture residenziali. Auspicano però che i legislatori pongano maggiore attenzione verso alcuni punti generalmente trascurati, quali il clima organizzativo e le attività di prevenzione dello stress e del burn-out dei lavoratori (importante fattore di rischio per gli abusi fisici, verbali e psicologici nei confronti degli ospiti). Un interessamento da parte dei livelli centrali permetterebbero di migliorare e uniformare la qualità del lavoro svolto nelle residenze, producendo indirettamente effetti positivi anche sulla qualità dell’assistenza erogata.
[1] La Toscana offre il 2% di posti letto e garantisce un livello di assistenza sanitaria dell’1,4%.
[2] Le Regioni esaminate sono Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria e Campania.
[3] Ad es., le RSA toscane prevedono una suddivisione in quattro tipologie di moduli (non autosufficienza stabilizzata, disabilità prevalentemente motoria, disabilità prevalentemente cognitiva, stati vegetativi persistenti e pazienti terminali)
[4] DPCM 22/12/1989 e successive modificazioni. In base al D. Lgs. 502/1992, il DPR 14/1/1997 ha stabilito i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie di diversi presidi e servizi, tra i quali le RSA. Fermi restando tali requisiti, alle Regioni spettava la determinazione di standard di qualità ulteriori quale condizione per l’accreditamento.
[5] La Regione Piemonte indica i tempi di assistenza infermieristica e riabilitazione/mantenimento psicologico in modo aggregato, senza possibilità di separarli.