Il quadro delle leggi regionali del 2013*
All’inizio di tutto c’è una veniale bugia del Presidente Maroni:”Questa legge è un importante passo in avanti, ora speriamo che le altre Regioni e il Governo seguano la strada che, per primi, abbiamo tracciato“. In realtà la legge lombarda non è stata la prima, ma solo la quarta legge regionale sul gioco d’azzardo patologico nel nostro Paese. Dopo che la Corte costituzionale, nel 2011, ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione delle sale da gioco, al fine di tutelare persone socialmente a rischio e prevenire la ludopatia, la serie è stata aperta dalla Liguria – vera e propria apripista nell’ aprile 2012 – dall’Emilia Romagna e dal Lazio, nell’estate seguente. Il 2013 ha visto poi il varo, in coda alla Lombardia, delle leggi di Abruzzo, Toscana e Puglia.
Insomma, in assenza di una normativa nazionale, il 2013 è stato l’anno in cui le Regioni hanno rotto gli indugi e sono passate all’azione. L’anno in corso non sembra da meno, perché dal Piemonte alle Marche, passando per la Calabria, il Veneto, l’Umbria e il Friuli, il quadro nazionale va completandosi. Ancora una volta le Regioni anticipano lo Stato nazionale nel disegnare politiche e strategie sociali.
I tratti comuni
Ma veniamo al merito delle normative approvate e alla legge lombarda: quali assonanze e quali differenze? Innanzitutto bisogna dire che la prima legge, quella ligure, appare assai diversa da quelle che l’hanno seguita nel 2013; si tratta infatti più di un manifesto che di una legge vera e propria, con tutti i punti di forza e di criticità del caso: ha infatti richiamato per prima l’attenzione su un fenomeno che ancora non aveva allarmato l’opinione pubblica, ma si presenta con tratti e indicazioni piuttosto generali.
Le leggi del 2013, invece, sono entrate nel merito delle questioni e hanno cercato di normare anche aspetti particolari.
In tutti i testi, infatti, è rintracciabile un indice comune, così riassumibile: limiti alla collocazione delle sale da gioco, ideazione di un marchio “no slot”, istituzione di un Osservatorio, divieto di pubblicità per i locali, obblighi per i gestori e relative sanzioni, la formazione e le campagne di prevenzione, i Piani annuali.
Dunque sono molti i tratti che la legge lombarda condivide con il resto del gruppo: innanzitutto l’ispirazione restrittiva. Tutte le normative, infatti, insistono nel definire misure di restrizione della possibilità di impiantare nuove sale e nuovi strumenti di gioco legale, imponendo doveri e vincoli precisi: la distanza minima da scuole e luoghi di socialità, le sanzioni per le inosservanze dei gestori, il dovere di frequentare corsi di formazione da parte degli stessi, l’obbligo di informare adeguatamente gli utenti circa i rischi del gioco.
Le differenze
La leva fiscale
Tuttavia, una prima caratteristica peculiare della normativa lombarda è l’utilizzo della leva fiscale per disincentivare nuovi insediamenti e incentivare la rinuncia alle slot da parte dei locali pubblici. Su questo terreno alcune Regioni non si sono inoltrate (Liguria, Abruzzo, Puglia), altre hanno delegato ai Comuni (Lazio) o hanno più timidamente indicato forme di sgravi, contributi o premialità (Emilia Romagna e Toscana). La Lombardia, dunque, appare l’unica ad aver puntato in maniera definita e in misura significativa sullo sconto Irap (-0,9) e al contempo sull’aggravio per i
Contrasto o prevenzione?
Le parole chiave della legge Lombarda sono quelle comuni a tutte le altre Regioni, disegnando un perimetro di interventi e strategie assai largo: tutte le leggi, infatti, intendono promuovere prevenzione, contrasto, trattamento terapeutico, recupero sociale. Significativa l’assenza – coerentemente con un tratto ideologico che ha caratterizzato la legislazione lombarda sulle dipendenze – della strategia della riduzione del rischio, presente in maniera chiara, invece, nelle leggi di Puglia, Emilia Romagna e Lazio. E’ interessante notare come nel testo lombardo sia comunque prevalente la cultura del contrasto, piuttosto che la promozione di una cultura positiva da diffondere; significative, in questo senso, sono le dichiarazioni di Puglia ed Emilia Romagna che tra le proprie finalità comprendono l’implementazione di una cultura del gioco misurato e dell’utilizzo responsabile del denaro.
Tutte le normative presentano un’ampia sezione dedicata al dovere delle istituzioni e delle reti territoriali di diffondere prevenzione e informazione. Le parole chiave, in questo ambito, sono sostanzialmente le stesse per tutti i testi: formazione, informazione, sensibilizzazione, educazione, aggiornamento degli operatori sanitari e sociali. Tutte le normative prevedono campagne informative, affidate alle reti territoriali imperniate su Asl, Enti locali, terzo settore, Osservatori, scuole.
I soggetti e le reti territoriali
In questo quadro, tuttavia, la legge lombarda si distingue per una maggiore definizione delle reti territoriali coinvolte nelle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno. Nella posizione opposta ci sono, invece, la legge ligure – come abbiamo detto, assai generica – e quella Toscana. Da sottolineare la normativa pugliese, che indica con chiarezza come uno dei ruoli centrali sia affidato non ai Comuni, come nella normativa lombarda, ma ai Piani sociali di zona.
La legge lombarda si caratterizza con un’enfasi assai pronunciata sul ruolo e la funzione del terzo settore, perché tale soggetto viene subito indicato tra coloro che concorrono alle finalità della legge; tuttavia, il testo – al contrario di altre normative – non ha un articolo ad hoc in cui vengano declinati i compiti del privato sociale (si veda in particolare la legge dell’Abruzzo). Le altre leggi danno meno enfasi al ruolo delle organizzazioni del terzo settore, limitandosi alla possibilità di sostegno, erogazione di contributi o eventuali convenzionamenti da parte degli enti locali o delle Asl.
Aspetti sociosanitari, applicazione e valutazione della legge
Ma la legge regionale Lombarda si distingue da tutte le altre dall’attenzione all’aspetto sociosanitario del fenomeno, in particolare al ruolo dei Dipartimenti delle Dipendenze nel trattamento terapeutico dei soggetti coinvolti nel gioco patologico. In questo orizzonte i SerT e i Servizi multidisciplinari integrati (SMI) hanno in capo l’accoglienza, la valutazione diagnostica, la presa in carico e la cura dei pazienti. Le altre leggi o non considerano del tutto questo aspetto sociosanitario, concentrandosi sulle tematiche sociali e preventive (come la Puglia e la Toscana), oppure si limitano a cenni (Emilia Romagna e Lazio) o a indicazioni generali (Liguria e Abruzzo).
Infine, la legge regionale lombarda si segnala in modo originale per la precisione e la sistematicità con cui disegna i processi di implementazione e applicazione della legge. Al contrario della maggior parte delle altre normative, individua strumenti, metodologie e modalità con cui tradurre in pratica le indicazioni del testo, valutarne l’impatto sociale e comunicarlo agli stakeholders. In particolare, risulta inedita la clausola valutativa rappresentata dall’art 11, in cui vengono indicati nel dettaglio gli item con cui misurare e documentare, ogni anno, l’impatto della legge.
I primi passi compiuti dall’Assessorato regionale nell’applicazione della normativa sembrano effettivamente muoversi in questa direzione, che dà concretezza e spessore alle indicazioni e alle norme sperimentali.
*Indicazione sulle Leggi Regionali considerate:
Regione Liguria, L.R. 30 aprile 2012, n. 18 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico; Regione Emilia Romagna L.R. del 04 luglio 2013, n. 5 Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; Regione Lazio, L.R. 5 agosto 2013, n. 5 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (gap); Regione Toscana, L.R. 18 ottobre 2013, n. 57 Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia; Regione Puglia L.R. n.216/2013 Legge regionale “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (gap)”; Regione Lombardia L. R. del 21 ottobre 2013, n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico