Presupposti e finalità dello strumento: un po’ di storia
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è stato introdotto in Italia sul finire degli anni ’90 con lo scopo di unificare la misurazione della situazione economica delle famiglie richiedenti prestazioni socio-assistenziali sottoposte al test dei mezzi (asili nido, mense scolastiche, servizi per la non autosufficienza, contributi economici, ecc.). In verità prima dell’ISEE esistevano già alcune prestazioni erogate sulla base di criteri di selettività sia a livello nazionale (assegno sociale, integrazione al minimo, pensione di invalidità), che locale (minimo vitale, contributi affitto, ecc.), ma la diffusa eterogeneità nell’accesso alle prestazioni sociali e nell’utilizzo dei metodi di calcolo aveva reso indispensabile una razionalizzazione della materia, a garanzia di una maggiore equità distributiva.
L’ISEE è stato dunque pensato ed introdotto (D.Lgs. 109/1998, D.lgs. 130/2000, e successive modifiche) come indicatore unico e misto (reddituale e patrimoniale) per consentire, attraverso un’apposita scala di equivalenza, di rendere confrontabili ed ordinabili situazioni economiche appartenenti a nuclei familiari di diversa ampiezza e fragilità.
L’ambizione, tuttavia, che diventasse l’unico strumento di accesso alle prestazioni sociali (e di calcolo della compartecipazione) è stata da subito disattesa ed il suo ambito di applicazione alquanto limitato per una serie di motivi:
- la mancata applicazione dell’ISEE ai grandi programmi nazionali gestiti dall’INPS (integrazione al minimo, assegno sociale, assegno al nucleo familiare);
- la mancata attuazione del decreto attuativo previsto dal D.lgs. 130 che avrebbe dovuto fissare i limiti dell’applicazione dell’ISEE alle prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in residenza a disabili o anziani non autosufficienti over 65-enni;
- la non obbligatorietà di applicazione dell’ISEE prevista dalla riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. 3/2001) nell’ambito del trasferimento di competenze alle Regioni in materia di politiche sociali.
Tutto ciò ha portato ad un uso alquanto limitato e frammentato dell’indicatore. Seppure secondo l’ultimo Rapporto ISEE 2012 Le criticità dell’ISEE rispetto alle sue varie componenti sono ormai note ed ampiamente documentate dalla pratica agita; è a queste criticità che la riforma dell’ISEE prevista dall’art. 5 della Legge n. 214 del 2011, di conversione del cosiddetto Decreto ‘Salva Italia’ mirava a dare risposte concrete. Il nuovo DPCM intendeva dunque procedere con una necessaria riforma della disciplina dell’ISEE. [1] Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali (2013), Rapporto ISEE 2012, Quaderni della ricerca sociale n.20.
Le Regioni dal canto loro, in assenza di un obbligo specifico e di un ‘letargo normativo’ durato oltre un decennio, si sono mosse a geometria variabile, sia con riferimento all’ambito di applicazione, che alle modalità di calcolo. All’incirca la metà delle Regioni italiane ha recepito la normativa nazionale, ma la gran parte di queste ha introdotto dei correttivi, seppur minimi, allo strumento, applicandolo prevalentemente alle prestazioni relative alla non autosufficienza; si tratta in particolare di Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Altre ancora hanno ampiamente riformato lo strumento pervenendo a degli indicatori propri ed anche molto sofisticati: è questo il caso della Provincia Autonoma di Trento, antesignana in materia con l’ICEF[2], ma anche della Provincia Autonoma di Bolzano, che dal settembre 2011 ha avviato l’unificazione dei vari sistemi di valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni, sia a livello provinciale che comunale, nell’ambito della Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP) (DPP 11.1.2011, n. 2).
Lo stato dell’arte e le ragioni della riforma
Proviamo a sintetizzarne alcune.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell’ultimo anno ha condotto un complesso percorso tecnico, aperto ad un confronto con i diversi livelli di Governo e le parti sociali oltre che con il MEF e le altre amministrazioni del Governo centrale che avrebbero dovuto materialmente attuare il nuovo provvedimento quali l’INPS e l’Agenzia delle Entrate. Nel merito della riforma si erano già espressi favorevolmente nell’autunno scorso sia il Garante per la privacy che il Consiglio di Stato, ma non è stato possibile inviare il documento alle Commissioni Parlamentari competenti, come previsto dalla norma, in quanto il 19 dicembre 2012 la Corte Costituzionale (sentenza 297/2012), su richiesta della Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5 del “Salva Italia”, per la parte in cui non prevedeva un’intesa sulla riforma in Conferenza Unificata Stato-Regioni. Il provvedimento è stato dunque inviato in Conferenza per l’intesa, ma qui la Lombardia, sola tra le Regioni, si è messa di traverso, sbarrando la strada all’approvazione del DPCM. Il resto è storia delle ultime settimane: l’approssimarsi della scadenza elettorale oltre che la pressione di alcuni Ministri nella direzione di un rinvio della materia, non hanno reso possibile l’adozione di una ‘deliberazione motivata’ da parte del Governo uscente.
Ora non resta che da vedere quali saranno le scelte del nuovo Governo.
Vero è che sarebbe uno spreco se di questa riforma non se ne facesse più nulla. Per dirla con Gorrieri “La valutazione delle condizioni economiche soffrirà sempre di qualche margine di approssimazione: sia per le specificità delle singole situazioni familiari, sia per le reticenze e gli espedienti a cui possono ricorrere gli interessati. Non si può concludere che meglio sarebbe non farne niente: significherebbe rinunciare a qualsiasi selettività e distribuire a pioggia gli interventi sociali secondo la logica perversa di un contentino a tutti”[3].
[2] Previsto dalla normativa provinciale sin dal 1993 (LP n.3 01/02/1993 Art.6 e 7) ed affinato attraverso successivi provvedimenti normativi (DGP n.534 16/03/2001 ), che ne hanno recentemente rivisto l’algoritmo di calcolo, l’ICEF è attualmente utilizzato in maniera strutturata per l’erogazione di oltre 30 misure (Reddito di Garanzia, assegni al nucleo, contributi per l’affitto, ecc.) e prevede un’unica DSU, ma considerata in modo differente a seconda della misura da erogare alla famiglia.
[3] Gorrieri E., Parti uguali fra disuguali, Il Mulino, Bologna, 2002.